Regolamento (UE) 2017/709
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/709 della Commissione, del 19 aprile 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per specifici contingenti tariffari del settore del pollame, i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli e diritti di importazione presentate nella finestra 1°-7 aprile 2017. Quando i quantitativi domandati superano le disponibilità, viene ridotta proporzionalmente l’assegnazione; quando invece restano quantitativi non richiesti, questi sono trasferiti al sottoperiodo successivo. Il provvedimento dà attuazione al sistema di gestione dei contingenti previsto dal regolamento (CE) n. 616/2007 e si applica immediatamente dalla pubblicazione.
Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli e diritti di importazione nel settore del pollame presentate tra il 1° e il 7 aprile 2017 e determina i quantitativi non richiesti da rinviare al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 nell’ambito di contingenti tariffari UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che hanno presentato, ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007, domande di titoli di importazione e domande di diritti di importazione per contingenti tariffari nel settore del pollame. Riguarda i contingenti aperti per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi, limitatamente alle domande presentate dal 1° al 7 aprile 2017 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 e per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018. Si applica in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Coefficienti di attribuzione e rinvio di quantitativi non richiesti nel settore del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/709 disciplina la gestione di taluni contingenti tariffari per importazioni di prodotti del settore del pollame, aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007. Esso interviene a seguito delle domande presentate dal 1° al 7 aprile 2017, al fine di adeguare l’assegnazione dei quantitativi richiesti quando le domande eccedono le disponibilità, oppure di riallocare al sottoperiodo successivo i quantitativi rimasti inutilizzati.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l’articolo 188, quale base giuridica dell’intervento. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 616/2007, che ha aperto contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi, nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006, che stabilisce le norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari e per il calcolo dei coefficienti di attribuzione.
Ambito temporale e oggettivo
Il provvedimento riguarda due tipi di domande:
- domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 e per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018;
- domande di diritti di importazione presentate per gli stessi periodi.
Le misure si riferiscono ai contingenti tariffari del settore del pollame gestiti nell’ambito del regolamento (CE) n. 616/2007. Per alcuni contingenti le domande risultano superiori ai quantitativi disponibili; per altri, invece, inferiori.
Coefficienti di attribuzione per le domande di titoli di importazione
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione siano assoggettati ai coefficienti di attribuzione riportati nella parte A dell’allegato. Tali coefficienti servono a determinare la misura effettiva in cui i titoli possono essere rilasciati quando la domanda supera la disponibilità.
Nella parte A dell’allegato sono indicati, per gruppo e numero d’ordine, i coefficienti applicabili al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 e, separatamente, quelli relativi al periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018. Per alcuni codici il coefficiente è estremamente ridotto, segnalando una forte eccedenza delle domande rispetto ai quantitativi disponibili.
Quantitativi non richiesti da aggiungere al periodo successivo
L’articolo 1, paragrafo 2, disciplina l’ipotesi opposta: per alcuni contingenti del sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 non sono state presentate domande per l’intero quantitativo disponibile. I quantitativi non domandati, indicati nella parte A dell’allegato, devono essere aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017.
L’allegato quantifica tali residui, tra cui figurano in particolare 12 368 400 kg e 3 478 800 kg per specifici gruppi/ordini.
Coefficienti di attribuzione per le domande di diritti di importazione
L’articolo 2 prevede che i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 e per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 siano anch’essi sottoposti ai coefficienti di attribuzione contenuti nella parte B dell’allegato. La disciplina opera analogamente a quella prevista per i titoli di importazione e consente una ripartizione proporzionale delle disponibilità quando le richieste superano il plafond.
Allegato: gruppi, codici e coefficienti
L’allegato è suddiviso in due parti.
- La parte A contiene i coefficienti per i titoli di importazione e i quantitativi non richiesti da rinviare al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017.
- La parte B contiene i coefficienti per i diritti di importazione.
Sono elencati vari gruppi e numeri d’ordine, tra cui 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4217, 09.4218 e altri codici collegati ai rispettivi contingenti. Il testo dell’allegato è essenziale per l’operatività degli uffici doganali e degli operatori economici che hanno partecipato alla ripartizione dei contingenti.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore immediata: il regolamento si applica dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 e per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte A dell’allegato. I coefficienti variano per gruppo e numero d’ordine; per alcuni contingenti il coefficiente è pari a zero o non è indicato perché non vi sono assegnazioni da effettuare.
Quantitativi non domandati da rinviare al sottoperiodo successivo
Sempre per i titoli di importazione, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande sono riportati nella parte A dell’allegato e devono essere aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017. Nell’allegato sono indicati, tra gli altri, i quantitativi di 12 368 400 kg e 3 478 800 kg per specifici gruppi/ordini.
Coefficiente di attribuzione per i diritti di importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 e per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte B dell’allegato, calcolati secondo il regolamento (CE) n. 1301/2006.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/704
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/705
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/706
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/707
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/708
- Regolamento · 18 apr 2017Regolamento (UE) 2017/699
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →