Regolamento (UE) 2017/707
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/707 della Commissione, del 19 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in base ai criteri del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e vengono aggiornati sulla base di dati giornalieri variabili. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e per origine da paesi terzi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del meccanismo del prezzo di entrata previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1, e si riferiscono ai periodi/prodotti contemplati dall'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/707 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di fissare valori giornalieri sulla base di dati variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari servono per l'applicazione del prezzo di entrata per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli identificati nell'allegato per codice NC e per origine da paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati in funzione del prodotto e del paese di provenienza, con il codice "ZZ" utilizzato per indicare "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i corrispondenti valori per specifiche origini, tra cui EG, MA, TR, IL, TN, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZA.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, per ciascun codice NC e per ciascun codice paese terzo, il valore forfettario espresso in EUR/100 kg.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che il sistema deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ambito materiale dell'allegato
L'allegato contiene i valori per taluni ortofrutticoli identificati da codici NC quali, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per origine (ad esempio EG, MA, TR, IL, TN, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e codice ZZ per 'altre origini').
Come è indicizzato
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