Regolamento (UE) 2017/708
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/708 della Commissione, del 19 aprile 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" per l'aglio presentate nella prima settimana di aprile 2017, nell'ambito dei contingenti tariffari annuali disciplinati dal regolamento (CE) n. 341/2007. La misura si rende necessaria perché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili. Il coefficiente serve a determinare la quota effettivamente rilasciabile per il sottoperiodo 1° giugno 2017 - 31 agosto 2017 ed è immediatamente applicabile dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative ai contingenti tariffari per l'aglio presentate tra il 1° e il 7 aprile 2017 per il sottoperiodo 1° giugno 2017 - 31 agosto 2017.
Ambito di applicazione
Si applica ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'importazione di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017. Riguarda gli operatori che hanno presentato domande nei primi sette giorni di aprile 2017, distintamente per importatori tradizionali e nuovi importatori, con riferimento alle origini indicate nell'allegato (Cina e altri paesi terzi).
Coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione dell'aglio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/708 della Commissione interviene nel quadro dei contingenti tariffari annuali per l'importazione di aglio aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007. Secondo i considerando, le domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di aprile 2017 per il sottoperiodo 1° giugno 2017 - 31 agosto 2017 superano, per alcuni contingenti, i quantitativi disponibili; occorre quindi fissare un coefficiente di attribuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Ambito di applicazione
La misura riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione "A" presentate in base al regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo indicato. L'allegato distingue tra origine della merce e categoria di operatori, con riferimento a importatori tradizionali e nuovi importatori, nonché alle origini "Cina" e "altri paesi terzi".
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 si applichi il coefficiente di attribuzione riportato nell'allegato. Il dato espresso nell'allegato è pari a 0,511358% per i nuovi importatori del contingente Cina, numero d'ordine 09.4100; per le altre voci riportate compaiono trattini, senza indicazione di un coefficiente numerico.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata per la gestione dei titoli di importazione del periodo considerato.
Disposizioni principali
Determinazione del coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Nell'allegato risulta un coefficiente del 0,511358% per i nuovi importatori nel contingente relativo alla Cina (numero d'ordine 09.4100), mentre per gli altri casi indicati compaiono trattini, segnalando assenza di attribuzione o non applicabilità del coefficiente per quelle voci.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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