Regolamento (UE) 2017/706
Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il REACH per la sensibilizzazione cutanea, recependo i progressi scientifici che consentono di sostituire o ridurre le prove sugli animali con metodi alternativi in vitro/in chemico. Viene riscritto il punto 8.3 dell’allegato VII, con regole più dettagliate su quando gli studi sono necessari, quando possono essere omessi e quando gli studi in vivo già esistenti sono considerati sufficienti. L’intervento si coordina con il principio delle 3R e con la terminologia del regolamento CLP.
Modifica dell'allegato VII del regolamento REACH in materia di sensibilizzazione cutanea, con priorità ai metodi alternativi in vitro/in chemico e limitazione delle prove in vivo.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze chimiche fabbricate o importate nell’Unione europea nell’ambito degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare alle informazioni da fornire per l’endpoint della sensibilizzazione cutanea di cui al punto 8.3 dell’allegato VII. Riguarda i dichiaranti che devono predisporre il dossier di registrazione e, indirettamente, l’uso da parte di ECHA, Stati membri e operatori della valutazione dei dati e degli adattamenti. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica a decorrere dall’11 ottobre 2016; abroga il regolamento (UE) 2016/1688 dall’entrata in vigore, mantenendo validi gli atti adottati ai sensi di quest’ultimo.
Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione – sensibilizzazione cutanea nel quadro REACH
Il regolamento interviene sul sistema informativo di REACH per la registrazione delle sostanze chimiche, con specifico riguardo all’endpoint della sensibilizzazione cutanea. La modifica riflette l’evoluzione scientifica verso metodi alternativi alla sperimentazione animale e mira a rendere più coerente la disciplina delle informazioni richieste ai dichiaranti, alla luce del principio delle 3R e delle più recenti metodologie OCSE/EURL ECVAM.
Ambito e finalità della modifica
La disciplina riguarda le sostanze fabbricate o importate nell’Unione e le informazioni da fornire nel dossier di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fulcro dell’intervento è il punto 8.3 dell’allegato VII, relativo alla sensibilizzazione cutanea, che viene sostituito per valorizzare approcci integrati di prova e valutazione (IATA) e per limitare il ricorso agli studi in vivo alle sole ipotesi in cui i dati alternativi non siano applicabili o non siano sufficienti.
Motivazioni richiamate nei considerando
La Commissione evidenzia che negli anni recenti sono stati convalidati o riconosciuti diversi metodi in chemico/in vitro, basati su un adverse outcome pathway (AOP) della sensibilizzazione cutanea. Tali metodi, se usati in combinazione, possono fornire informazioni idonee senza dover ricorrere alla sperimentazione su animali vertebrati. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di evitare duplicazioni, di mantenere validi gli studi già esistenti conformi alle buone pratiche di laboratorio e di allineare la terminologia con il regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione ed etichettatura.
Nuovo contenuto del punto 8.3 dell’allegato VII
Il nuovo testo stabilisce che le informazioni richieste devono consentire di concludere se la sostanza è un sensibilizzatore cutaneo e se può presumersi che provochi una sensibilizzazione significativa nell’uomo (categoria 1A), oltre a permettere, se necessario, la valutazione dei rischi. Sono esentate dagli studi previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2 le sostanze già classificate come corrosive cutanee categoria 1, gli acidi forti con pH inferiore a 2,0, le basi forti con pH superiore a 11,5 e le sostanze spontaneamente infiammabili all’aria o a contatto con acqua o umidità a temperatura ambiente.
Metodi alternativi in vitro/in chemico
Il punto 8.3.1 richiede l’uso di uno o più metodi di prova riconosciuti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del REACH, riferiti ai tre eventi fondamentali dell’AOP della sensibilizzazione cutanea: interazione molecolare con le proteine della pelle, risposta infiammatoria nei cheratinociti e attivazione delle cellule dendritiche. Il regolamento chiarisce che non è necessario coprire necessariamente tutti e tre gli eventi con studi distinti se i dati disponibili relativi a uno o due eventi sono già sufficienti per classificazione e valutazione dei rischi. Se esiste già uno studio in vivo conforme al punto 8.3.2, oppure se i metodi alternativi non sono applicabili o non sono adeguati, gli studi in vitro/in chemico possono non essere richiesti.
Ricorso allo studio in vivo e ruolo del LLNA
Lo studio in vivo è previsto solo in via residuale. Il punto 8.3.2 stabilisce che esso può essere condotto soltanto quando i metodi alternativi non sono applicabili o non consentono una classificazione e una valutazione dei rischi adeguate. Il test LLNA (Local Lymph Node Assay) sui topi è indicato come metodo privilegiato; l’utilizzo di altri metodi in vivo è ammesso solo in circostanze eccezionali e richiede una specifica giustificazione.
Studi già effettuati e data rilevante
Il regolamento riconosce espressamente come idonei gli studi di sensibilizzazione cutanea in vivo conclusi o avviati prima del 10 maggio 2017, purché conformi alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 4. I considerando precisano inoltre che gli studi in vivo condotti secondo le linee guida OCSE o i metodi UE e nel rispetto della buona pratica di laboratorio possono essere usati per soddisfare i requisiti standard, anche se non bastano da soli a concludere sulla forza sensibilizzante della sostanza.
Rapporti con altri atti e applicazione temporale
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 ottobre 2016. Da tale momento è abrogato il regolamento (UE) 2016/1688, anche se gli atti adottati a norma di quest’ultimo restano validi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato VII di REACH
L’articolo 1 dispone la sostituzione del punto 8.3 dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che disciplina le informazioni richieste sulla sensibilizzazione cutanea per la registrazione delle sostanze.
Finalità di riduzione della sperimentazione animale
I considerando richiamano l’articolo 13, paragrafo 2, REACH e i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento della direttiva 2010/63/UE. La modifica mira a valorizzare metodi alternativi convalidati EURL ECVAM/OCSE e a limitare gli studi in vivo al solo caso in cui i metodi alternativi non siano applicabili o non siano sufficienti.
Nuova struttura delle informazioni sulla sensibilizzazione cutanea
Il nuovo punto 8.3 richiede informazioni per concludere se la sostanza sia un sensibilizzatore cutaneo e se possa presumersi che causi sensibilizzazione significativa nell’uomo (categoria 1A), nonché, ove necessario, una valutazione dei rischi.
Esenzioni dagli studi 8.3.1 e 8.3.2
Non occorre realizzare gli studi previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2 se la sostanza è classificata come corrosiva cutanea categoria 1, oppure se è un acido forte (pH < 2,0), una base forte (pH > 11,5), oppure se è spontaneamente infiammabile all’aria o a contatto con acqua o umidità a temperatura ambiente.
Metodi alternativi in vitro/in chemico
Il punto 8.3.1 prevede l’uso di uno o più metodi di prova riconosciuti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, che coprano tutti i tre eventi fondamentali dell’adverse outcome pathway: interazione molecolare con proteine della pelle, risposta infiammatoria nei cheratinociti e attivazione di cellule dendritiche. Se dati relativi a uno o due eventi sono già sufficienti per classificazione e valutazione dei rischi, non è necessario svolgere ulteriori studi sugli altri eventi.
Ricorso limitato allo studio in vivo
Il punto 8.3.2 consente lo studio in vivo solo se i metodi in vitro/in chemico non sono applicabili o i loro risultati non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi. Il test LLNA sui topi è il metodo privilegiato; altri metodi in vivo sono ammessi solo in circostanze eccezionali e devono essere giustificati.
Riconoscimento degli studi in vivo esistenti
Gli studi di sensibilizzazione cutanea in vivo conclusi o avviati prima del 10 maggio 2017, conformi all’articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 13, paragrafo 4, sono considerati idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni standard.
Validità degli studi preesistenti e coordinamento con altre norme
I considerando chiariscono che gli studi in vivo già esistenti, eseguiti secondo le linee guida OCSE o metodi UE e nel rispetto della buona pratica di laboratorio, restano validi ai fini delle prescrizioni standard, anche se non bastano da soli a concludere sulla forza sensibilizzante. Viene inoltre richiesto di evitare ridondanze con gli allegati VI e XI e di allineare i riferimenti alla terminologia del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Documentazione orientativa e abrogazione del regolamento precedente
Si auspica che l’ECHA, con Stati membri e portatori di interessi, elabori ulteriori documenti orientativi sull’uso dei metodi di prova e sulle deroghe. L’articolo 2 abroga il regolamento (UE) 2016/1688 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, precisando che gli atti adottati in base a quello restano validi.
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