Cassazione Civile, Ordinanza n. 24540/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (altro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di pagamento con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi dovuti a un difensore nominato in favore di un cittadino extracomunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Il Pubblico Ministero aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 contro il decreto, ma il Tribunale di Roma l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento, valorizzando l’onere probatorio in capo all’opponente. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che mancasse la prova della data di conoscenza del decreto; dall’altro, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice dell’opposizione non avrebbe considerato un’attestazione del direttore amministrativo dalla quale risultava che il decreto non era stato comunicato telematicamente o per via cartacea, con conseguente tempestività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’inammissibilità dell’opposizione per tardività. Ha però corretto la motivazione del Tribunale: non tanto perché fosse stata o meno provata la data di effettiva conoscenza, ma perché l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 contro il decreto di liquidazione del compenso, in difetto di comunicazione di cancelleria, è soggetta al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. Il decreto era stato emesso il 28 novembre 2018 e l’opposizione proposta il 19 dicembre 2019, quindi oltre il termine semestrale. La Corte ha quindi confermato il dispositivo dell’ordinanza impugnata, limitandosi a integrare e correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
L’opposizione al decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è un rimedio impugnatorio soggetto ai termini di legge; in difetto di comunicazione del provvedimento opera il termine lungo di impugnazione.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Si applica in via generale ai provvedimenti decisori e definitivi e, nel caso esaminato, anche all’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso quando manchi la comunicazione di cancelleria.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte, pur rigettando il ricorso, può correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 136 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla comunicazione/conoscenza del provvedimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di riparto dell’onere della prova sulla tempestività dell’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio è stato introdotto da una parte pubblica e non ricorrono i presupposti processuali per tale conseguenza.
Massime di principio
- Il termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. si applica, in via generale, a tutti i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere definitivo, salvo diversa disciplina espressa.
- L’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando il provvedimento non sia stato comunicato dalla cancelleria, è soggetta al termine lungo di impugnazione.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la questione decisiva non è solo la prova della conoscenza effettiva del provvedimento, ma anche la corretta individuazione del termine applicabile in relazione alla natura decisoria e definitiva dell’atto.
- Quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, la Corte di cassazione può limitarsi a correggerne o integrarne la motivazione senza cassare la decisione.
- Nel giudizio di legittimità promosso dal Pubblico Ministero, non opera automaticamente la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.
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