Sentenza n. 219/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento 1. del provvedimento del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del dirigente Dott.ssa Rosa Vicari – privo di data ma comunicato a mezzo PEC del 18 luglio 2024 mercé il quale, con riferimento alla SCIA n. prot. 2024/834420 del 14/06/2024 n. pratica 2024/5306781, (vd. in allegato numero 1 al presente ricorso), si dispone in danno della società ricorrente: “VISTA la nota n. 927841 del 17/07/2024 con cui il corpo di Polizia Municipale ha trasmesso la segnalazione di abuso edilizio per infrazione della legge urbanistica il 17/07/2024. Pertanto le stesse non produrranno alcun effetto e codesta ditta non potrà avviare/proseguire l’attività dichiarata nella segnalazione in oggetto. Il Comando di P.M. è incaricato di svolgere adeguata sorveglianza notiziando lo scrivente ufficio in merito”; 2. del provvedimento del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del dirigente Dott.ssa Rosa Vicari –mercé il quale, con riferimento alla SCIA n. prot. 2024/5307568 del 17 luglio 2024 protocollo 2024/924840, comunicato alla ricorrente in data 18 luglio 2024, si dispone “(…) L’Annullamento degli effetti giuridici della SCIA presentata dalla ditta SOLEMAR LEISURE S.S.D.AR.L. (C.F./PI 07215930822) e pertanto la ditta non potrà avviare/proseguire l’attività dichiarata nella comunicazione in oggetto. (…)”; 3. del provvedimento n. prot. 0937602 del 19/07/2024 del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del dirigente Dott.ssa Rosa Vicari – comunicato in pari data, mercé il quale, con riferimento alla SCIA n. prot. 2024/806348 del 06/06/2024 n pratica 2024/5306555, (vedi Allegato numero 3), si dispone quanto di seguito: “VISTA la nota prot. n. 927841 del 17/07/2024, con la quale la Polizia Municipale ha trasmesso la segnalazione di Abuso edilizio n°119/2024 del 17/07/2024, per infrazione della legge urbanistica. SI COMUNICA Alla ditta SOLEMAR LEISURE S.S.D. A R. L. (CF/PI: 07215930822) che l’Istanza prot. n. 806348/2024 cod. 5306555/2024 del 06/06/2024 non produrrà alcun effetto e codesta ditta non potrà, quindi, avviare/proseguire l’attività dichiarata”; 4. nonché di tutti gli atti pregressi e/o presupposti e, ulteriormente, conseguenti e/o consequenziali, anche non conosciuti dalla società ricorrente, ivi espressamente intendendo impugnare, ove occorra, anche il provvedimento del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del Funzionario Amministrativo dott. Eduardo D’Angelo, n. prot. 0933961 del 18/07/2024 emesso, in data 18.07.2024 (vd. in Allegato numero 4), riferito alla SCIA n. prot. 2024/739581 del 15/05/2024 n pratica 2024/5306043, comunicato alla ricorrente in pari data 18 luglio 2024, mercé il quale si comunica “(…) l’avviso di annullamento degli effetti giuridici delle S.C.I.A. in oggetto e se decorsi 10 gg. dal ricevimento della presente non avrà prodotto per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti e che questo ufficio procederà all’annullamento degli effetti giuridici e la conseguente archiviazione della stessa”, nonché, ove occorra, la nota allo stato non conosciuta dalla ricorrente ma da tutti i provvedimenti richiamata, asseritamente trasmessa dal Comando di Polizia municipale al SUAP, numero 927841 del 17 luglio 2024, fatta salva ogni riserva di ricorso per motivi aggiunti; 5. nonché, di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale (ivi compresi tutti gli eventuali atti istruttori, ivi espressamente includendo i provvedimenti allo stato non conosciuti dalla società ricorrente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stato esaminato il merito della legittimità dei provvedimenti del SUAP né della segnalazione di abuso edilizio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Provvedimenti del SUAP del Comune di Palermo che disponevano l'inefficacia o l'annullamento degli effetti giuridici di più SCIA, impedendo l'avvio o la prosecuzione delle attività dichiarate, in relazione a una segnalazione di abuso edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato più provvedimenti del SUAP del Comune di Palermo, comunicati nel luglio 2024, con i quali era stato disposto che diverse SCIA non producessero effetti o che fossero annullati i relativi effetti giuridici, impedendo alla società di avviare o proseguire le attività dichiarate. I provvedimenti richiamavano una segnalazione della Polizia Municipale relativa a un presunto abuso edilizio e a un'infrazione della legge urbanistica. Era inoltre stato impugnato, ove occorrente, un preavviso di annullamento degli effetti giuridici di una SCIA, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, tuttavia, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina il sopravvenuto difetto di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Norma richiamata dal giudice nel decidere la definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione specifica.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina il sopravvenuto difetto di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame del merito dei vizi dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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