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Sentenza

Sentenza n. 569/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 9224 del 25 giugno 2025, e messo dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria all’esercizio per le sole visite e consulenze specialistiche ambulatoriali mediche, con esclusione delle prestazioni chirurgiche; - della presupposta Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 522 del 22 maggio 2025, avente ad oggetto la presa atto del parere espresso dalla Commissione Aziendale per l’Autorizzazione Sanitaria in data 13 maggio 2025; - del Verbale di sopralluogo della Commissione Aziendale del 3 ottobre 2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ottenimento dell’autorizzazione integrale e per la condanna al risarcimento dei danni da ritardo.

Giustizia amministrativa202501155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione sanitaria parziale all’esercizio, limitata per le branche chirurgiche alle sole visite e consulenze specialistiche, con esclusione delle prestazioni chirurgiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale che aveva autorizzato l’esercizio della struttura sanitaria per le prestazioni specialistiche richieste, limitando tuttavia le branche chirurgiche alle sole visite e consulenze, nonché gli atti presupposti dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che non fossero indicati gli specifici requisiti strutturali e tecnologici mancanti. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione dei requisiti previsti dall’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016, ritenuto riferibile alla chirurgia complessa, sostenendo che per la chirurgia semplice dovessero applicarsi i requisiti meno rigorosi dell’allegato 5.1. Ha inoltre richiamato il DCA n. 82/2019, il D.M. n. 70/2015 e un verbale della Commissione regionale del 4 aprile 2025, nel quale si prospettava la possibilità di autorizzare, in assenza dei requisiti dell’allegato 5.2, prestazioni chirurgiche di modesta complessità. La Regione ha sostenuto la legittimità della distinzione tra ambulatori di specialistica medica e ambulatori di specialistica chirurgica e la sufficienza della motivazione per relationem agli accertamenti dell’A.S.P.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Esaminando prioritariamente il secondo motivo, ha ritenuto che l’allegato 5 del DCA n. 81/2016 distingua esclusivamente tra ambulatori di specialistica medica, disciplinati dal paragrafo 5.1, e ambulatori di specialistica chirurgica, disciplinati dal paragrafo 5.2, senza distinguere tra chirurgia semplice e chirurgia complessa. Pertanto, l’esercizio di qualsiasi attività chirurgica richiede il rispetto dei requisiti del paragrafo 5.2. Il riferimento, nel paragrafo 5.1, a un armadietto per farmaci e presidi medico-chirurgici e a spazi per attività invasive o potenzialmente rischiose non dimostra che in un ambulatorio di specialistica medica possano essere svolte prestazioni chirurgiche: tali attività non coincidono necessariamente con attività chirurgiche e il paragrafo 5.1 omette numerosi requisiti indispensabili per l’esercizio chirurgico, quali spazi per la preparazione del personale, preparazione del paziente, deposito di materiali sterili, sterilizzazione, aspiratore, ossigeno, lampada scialitica, monitoraggio dei parametri vitali e materiale monouso. Il DCA n. 82/2019, pur distinguendo tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa e modificando il paragrafo 5.2 per la chirurgia complessa, non contiene una previsione espressa che autorizzi l’esercizio della chirurgia semplice con i soli requisiti del paragrafo 5.1. Neppure il richiamo al D.M. n. 70/2015 o alle prestazioni non contrassegnate dalla lettera H consente tale automatismo, poiché il rinvio individua il regime di erogazione delle prestazioni, ma non definisce i requisiti strutturali applicabili. Il verbale della Commissione del 4 aprile 2025 è stato ritenuto un mero suggerimento privo di chiara copertura regolamentare e quindi irrilevante. Il primo motivo è stato respinto perché logicamente incompatibile con il secondo: la ricorrente non aveva neppure allegato di possedere tutti i requisiti dell’allegato 5.2, avendo sostenuto che tali requisiti non fossero necessari; non poteva quindi lamentare che l’amministrazione non avesse specificato quali di essi mancassero. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992

    istanza di autorizzazione sanitaria all’ampliamento per l’erogazione di prestazioni specialistiche

    Costituisce la base normativa dell’istanza di autorizzazione sanitaria presentata dalla struttura privata.

  • DCA n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.1

    Ambulatori di specialistica medica

    Disciplina i requisiti minimi degli ambulatori di specialistica medica e non può essere utilizzato, in assenza di un’espressa previsione, per autorizzare attività chirurgiche.

  • DCA n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.2

    Ambulatori di specialistica chirurgica

    Prevede i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi applicabili all’esercizio di attività chirurgica, senza distinguere tra chirurgia semplice e complessa.

  • DCA n. 82/2019

    La chirurgia ambulatoriale include due tipologie di attività a crescente complessità strutturale, tecnologica e organizzativa: la "chirurgia ambulatoriale semplice" e la "chirurgia ambulatoriale complessa"

    La distinzione tra chirurgia semplice e complessa non comporta l’automatica applicazione dei requisiti del paragrafo 5.1; il provvedimento modifica il paragrafo 5.2 in relazione alla chirurgia complessa, ma non detta una disciplina espressa che consenta di svolgere la chirurgia semplice con i requisiti degli ambulatori di specialistica medica.

  • D.M. n. 70/2015, appendice 2 dell’allegato 1

    Riconosce la distinzione tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa e rimette alle Regioni la definizione delle relative classi di standard, ma non individua direttamente i requisiti applicabili nel caso concreto.

  • art. 1 D.P.R. n. 392/1998

    i presidi medico chirurgici includono i seguenti prodotti: a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; b) insetticidi per uso domestico e civile; c) insettorepellenti; d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV; e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV; f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile

    La previsione, nell’allegato 5.1, di un armadietto chiuso a chiave per tali presidi non dimostra la possibilità di svolgere attività chirurgica in un ambulatorio di specialistica medica.

  • art. 73 c.p.a.

    memorie ex art. 73 c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento delle memorie successive delle parti; non costituisce una norma decisiva sul merito.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regionale distingue tra ambulatori di specialistica medica e ambulatori di specialistica chirurgica, l’esercizio di attività chirurgica, anche se semplice o di modesta complessità, richiede i requisiti specificamente previsti per gli ambulatori di specialistica chirurgica, salvo un’espressa diversa previsione normativa.
  • La distinzione tra chirurgia ambulatoriale semplice e chirurgia ambulatoriale complessa non consente, di per sé, di applicare alla chirurgia semplice i requisiti degli ambulatori di specialistica medica: occorre una previsione espressa che individui i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi applicabili.
  • Il rinvio normativo alle prestazioni chirurgiche erogabili in regime ambulatoriale e alla mancata contrassegnatura con la lettera H individua il regime di erogazione della prestazione, ma non determina automaticamente i requisiti minimi della struttura autorizzabile.
  • La presenza, tra i requisiti di un ambulatorio di specialistica medica, di un armadietto per farmaci e presidi medico-chirurgici o di uno spazio per attività invasive o potenzialmente rischiose non implica, in assenza di ulteriori indicazioni, la possibilità di svolgere attività chirurgica.
  • Il difetto di specificazione dei requisiti mancanti non può essere utilmente dedotto da chi contesti in radice l’applicabilità di quei requisiti e non alleghi di possederli: la censura sulla motivazione è logicamente incompatibile con la contestazione della necessità dei requisiti stessi.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggistica
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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