Cassazione Civile, Ordinanza n. 21879/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2014 emesso dal Comune in relazione a uno stabilimento balneare gestito dalla società ricorrente. L’ente aveva determinato la superficie imponibile in misura pari a circa mq 5.800 sulla base di elementi presuntivi, ritenendo che l’area occupata fosse superiore a quella dichiarata e che vi fosse anche attività di ristorazione svolta sull’arenile. La società aveva contestato la legittimità dell’accertamento, sostenendo che la superficie tassata era largamente eccedente quella reale e che il Comune aveva fatto ricorso a un criterio presuntivo privo di adeguati riscontri, fondato essenzialmente su fotografie aeree ed esterne e sulla presenza di un ristorante non dichiarato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993, del regolamento comunale TARSU e della normativa sull’accertamento dei tributi, per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento su base presuntiva; 2) ulteriore violazione dei principi in materia di accertamento e delle norme richiamate, per avere considerato corretto l’impiego di presunzioni nonostante l’asserita determinazione di un’area quasi doppia rispetto alla concessione demaniale sulla sola base della presenza di un ristorante; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi all’attribuzione di una superficie abnorme, alla carenza di elementi presuntivi idonei e alla presenza di elementi documentali contrari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di TARI/TARSU, il Comune possa procedere all’accertamento della superficie imponibile anche mediante presunzioni semplici quando il contribuente non collabori o impedisca i controlli, come nel caso in cui venga negato l’accesso ai locali. Ha quindi reputato legittimo l’accertamento fondato su fotografie aeree e immagini esterne, coerente con la disciplina normativa richiamata. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha giudicato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme, senza indicazione dei necessari profili di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 507/1993
Richiamato quale base del presupposto e dei poteri di accertamento in materia di tassa sui rifiuti; la Corte ne valorizza il collegamento con l’accertamento della superficie imponibile e con l’uso di presunzioni in caso di mancata collaborazione del contribuente.
art. 73 d.lgs. 507/1993
"in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile"
La norma consente al Comune, quando non sia possibile la rilevazione diretta per mancata collaborazione del contribuente, di accertare la superficie imponibile sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
artt. 692-694 L. 147/2013
La Corte li richiama come disciplina corrispondente per la TARI, confermando che il funzionario responsabile può svolgere controlli, richiedere dati, disporre accessi e, in caso di mancata collaborazione, procedere con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
art. 2729 c.c.
È il parametro delle presunzioni semplici utilizzabili nell’accertamento tributario in caso di mancata collaborazione o impedimento alla diretta rilevazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei primi due motivi, respinti perché la decisione impugnata è stata ritenuta conforme alla disciplina sostanziale sull’accertamento TARI/TARSU.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il terzo motivo, dichiarato inammissibile poiché proposto contro una doppia conforme senza i necessari profili di divergenza tra le due decisioni di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per la determinazione dell’ulteriore importo del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento della TARI, il Comune può determinare la superficie imponibile anche mediante presunzioni semplici quando il contribuente non collabori, non consenta l’accesso ai locali o renda impossibile la rilevazione diretta.
- L’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, ma il contribuente che invochi un’esenzione, anche parziale, deve provarne i presupposti.
- Le disposizioni che regolano i poteri di controllo in materia di TARSU/TARI consentono l’uso di presunzioni legali e semplici per l’accertamento, purché la presunzione abbia i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali siano le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le contestazioni meramente fattuali sulla superficie tassata non possono essere riconsiderate in cassazione come nuovo giudizio di merito, quando la sentenza impugnata abbia fondato la decisione su un apprezzamento probatorio non censurabile nei limiti consentiti.
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