Sentenza n. 373/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di sgombero e divieto di locazione o abitazione di un alloggio dichiarato antigienico e inagibile, unitamente agli atti dell'ATS e del Comune presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria dell'unità immobiliare ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui il Comune di Bergamo, richiamando ragioni igienico-sanitarie, aveva ordinato lo sgombero dell'alloggio occupato da una privata e aveva intimato alla proprietà di non locarlo né consentirne l'abitazione fino all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di agibilità e al deposito di una relazione sull'intervento di risanamento, da sottoporre alla valutazione dell'ATS. Sono stati impugnati anche gli atti dell'ATS che avevano qualificato l'appartamento come antigienico e proposto la dichiarazione di inabitabilità, nonché le dichiarazioni comunali di antigienicità e inagibilità. Nel corso del giudizio la ricorrente ha notificato una dichiarazione di rinuncia, motivata dal sopravvenire di una comunicazione dell'ATS successiva a un nuovo sopralluogo, ritenuta idonea a far venir meno i presupposti di fatto e di diritto degli atti impugnati. La rinuncia è stata accettata dal Comune, ma non è stata provata la tempestiva perfezione della notifica nei confronti della controinteressata non costituita.
La decisione
Il TAR ha escluso che potesse essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non era stato depositato l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo posta nei confronti della controinteressata e, quindi, non era provato che la notifica si fosse perfezionata entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, dalla dichiarazione di rinuncia il Collegio ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione, determinata dal superamento degli atti impugnati a seguito della nuova comunicazione dell'ATS. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in conformità all'accordo tra le parti costituite, anche nei rapporti con le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti e il relativo perfezionamento deve essere provato tempestivamente; in mancanza, non può essere dichiarata l'estinzione per rinuncia.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione disciplina la definizione del giudizio per estinzione in caso di rinuncia, che nel caso concreto non è stata applicata per difetto della prova della tempestiva notificazione alla controinteressata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È stato richiamato quale ulteriore fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona interessata in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio se non è provato il perfezionamento della notificazione nei confronti di tutte le parti cui deve essere comunicata entro il termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Quando la rinuncia non può produrre l'estinzione per difetto della prova della notificazione, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse se dagli atti emerge che il ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dalla dichiarazione processuale del ricorrente quando essa dia conto del superamento o dell'inefficacia degli atti impugnati per effetto di una successiva attività dell'amministrazione.
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