Corte di giustizia, Sentenza C-289/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 novembre 2021. — IB contro FA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “residenza abituale” dell’attore. — Causa C-289/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la nozione di "residenza abituale" dell’attore nel regolamento Bruxelles II non può essere sdoppiata tra due Stati membri. Anche se un coniuge mantiene legami personali in uno Stato e professionali in un altro, ai fini della competenza in materia di divorzio può sussistere una sola residenza abituale. La verifica concreta spetta al giudice nazionale, che deve accertare in quale Stato sia effettivamente collocato il centro abituale degli interessi dell’interessato.
Rinvio pregiudiziale sulla nozione di "residenza abituale" dell’attore ai fini della competenza in materia di divorzio ex regolamento n. 2201/2003: una persona che vive tra due Stati membri può avere due residenze abituali?
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, quando un coniuge divide la propria vita tra due Stati membri, egli possa avere la propria residenza abituale in entrambi gli Stati membri, con conseguente competenza concorrente dei giudici di entrambi gli Stati per la domanda di divorzio.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 va interpretato nel senso che un coniuge che divide la propria vita tra due Stati membri può avere, in un dato momento, una sola residenza abituale; ne consegue che è competente a pronunciarsi sulla domanda di divorzio solo il giudice dello Stato membro nel cui territorio tale residenza abituale è situata. La Corte esclude quindi la possibilità di una duplice residenza abituale ai fini del criterio di competenza dell’attore, per esigenze di certezza del diritto e di coerenza del sistema di competenze.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 6 regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 19 regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 66 regolamento (CE) n. 2201/2003
- Regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 3, lettera c), regolamento (CE) n. 4/2009
- Regolamento (UE) 2016/1103
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1103
Residenza abituale dell’attore e competenza in materia di divorzio
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Paris sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 in una controversia di divorzio tra IB e FA. Il problema centrale è se un coniuge che alterna la propria vita tra due Stati membri possa avere una doppia residenza abituale, con conseguente competenza dei giudici di entrambi gli Stati.
Fatti e procedimento principale
IB, cittadino francese, e FA, cittadina irlandese, si sono sposati in Irlanda nel 1994 e hanno avuto tre figli. IB ha presentato nel 2018 una domanda di divorzio davanti al tribunale di Parigi, sostenendo di lavorare stabilmente in Francia e di avervi stabilito il centro dei propri interessi professionali; FA ha contestato la competenza francese, affermando che la residenza abituale familiare restava in Irlanda. Il giudice del rinvio ha osservato che IB aveva legami sia con la Francia sia con l’Irlanda e ha quindi chiesto se potessero esistere due residenze abituali simultanee ai fini dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003.
Normativa rilevante
La Corte richiama in primo luogo il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, relativo al campo di applicazione in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che elenca i criteri di competenza, tra cui la residenza abituale dell’attore;
- l’articolo 6, sul carattere esclusivo della competenza prevista dagli articoli 3, 4 e 5;
- l’articolo 19, sulla litispendenza;
- l’articolo 66, lettera a), per gli Stati membri con sistemi giuridici plurimi. Sono inoltre menzionati il regolamento (CE) n. 4/2009, articolo 3, lettera c), e il regolamento (UE) 2016/1103, articolo 5, paragrafo 1, per evidenziare gli effetti a cascata della competenza in materia matrimoniale sulle obbligazioni alimentari e sui regimi patrimoniali tra coniugi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "residenza abituale" non è definita dal regolamento n. 2201/2003 e deve pertanto essere interpretata in modo autonomo e uniforme, alla luce del contesto e degli obiettivi del regolamento. Sottolinea che il testo usa sistematicamente il singolare e che l’articolo 66 conferma l’idea di un unico centro di residenza abituale per ciascuna persona in ciascuno Stato membro o unità territoriale rilevante.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la residenza abituale implica una certa stabilità o regolarità e la volontà di fissare il centro abituale dei propri interessi in un determinato luogo. Da ciò desume che non sia compatibile con la nozione una pluralità simultanea di residenze abituali in diversi Stati membri.
Inoltre, ammettere due residenze abituali genererebbe incertezza giuridica e renderebbe più difficile individuare anticipatamente il giudice competente. Tale soluzione inciderebbe anche su altri strumenti collegati, come il regolamento n. 4/2009 e il regolamento 2016/1103, che rinviano alla competenza in materia di divorzio per domande accessorie. La Corte distingue infine la sentenza Hadadi, relativa alla cittadinanza dei coniugi, osservando che quella decisione non è trasponibile alla nozione di residenza abituale.
Verifica affidata al giudice nazionale
Pur escludendo la doppia residenza abituale, la Corte precisa che la nozione resta una questione di fatto da valutare in concreto. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, alla luce di tutte le circostanze, IB avesse trasferito la propria residenza abituale in Francia: rilevano, in particolare, la stabilità della presenza in Francia, l’attività professionale permanente e l’integrazione sociale e culturale, fermo restando che il giudizio definitivo compete al giudice nazionale.
Decisione della Corte
La Corte risponde che un coniuge che divide la propria vita tra due Stati membri può avere la propria residenza abituale in uno solo di essi; di conseguenza, solo i giudici dello Stato membro in cui tale residenza abituale si trova sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. Le spese del procedimento principale restano rimesse al giudice nazionale, mentre quelle sostenute dagli intervenienti non sono rimborsabili.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale dell’attore è unica e non può essere simultaneamente localizzata in due Stati membri; la competenza in materia di divorzio spetta quindi a un solo giudice, quello dello Stato in cui è situata tale residenza abituale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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