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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-334/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 novembre 2021. — Amper Metal Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Veszprémi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2 – Operazione soggetta a IVA – Nozione – Articolo 168, lettera a), e articolo 176 – Diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte – Diniego – Servizi pubblicitari qualificati come eccessivamente costosi e non proficui dall’amministrazione finanziaria – Assenza di fatturato generato a beneficio del soggetto passivo. — Causa C-334/20

Giurisprudenza europea62020CJ0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso in cui l’amministrazione fiscale ungherese aveva negato la detrazione IVA relativa a servizi pubblicitari ritenuti troppo costosi e non redditizi. Viene ribadito che il diritto a detrazione dipende dall’esistenza di un’operazione imponibile a monte e dal suo collegamento con l’attività economica del soggetto passivo, non dalla convenienza economica dell’operazione. Il mancato aumento del fatturato e il superamento di un valore di riferimento fissato dal fisco non sono criteri idonei a limitare la detrazione. Resta però al giudice nazionale verificare se i servizi siano effettivamente inerenti all’attività imponibile o se integrino spese di rappresentanza escluse dalla detrazione.

IVA: il diritto a detrazione per servizi pubblicitari non può essere negato perché il prezzo è ritenuto eccessivo o perché i servizi non hanno aumentato il fatturato del soggetto passivo, se l’operazione è imponibile e inerente all’attività economica.

La questione giuridica

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA osti a che l’amministrazione finanziaria neghi la detrazione dell’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari perché: a) il prezzo fatturato sarebbe sproporzionato rispetto a un valore di riferimento o a servizi comparabili; e/o b) tali servizi non avrebbero generato un aumento del fatturato del soggetto passivo.

Principio di diritto

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’IVA assolta a monte su servizi pubblicitari è detraibile quando tali servizi costituiscono un’operazione imponibile e presentano un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle o con l’insieme delle attività economiche del soggetto passivo come spese generali; la detrazione non può essere esclusa né per la sola circostanza che il prezzo sia ritenuto eccessivo rispetto a un parametro dell’amministrazione nazionale né perché i servizi non abbiano incrementato il fatturato del soggetto passivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 80, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 176, primo comma, direttiva 2006/112/CE

IVA e detrazione per servizi pubblicitari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Veszprémi Törvényszék (Ungheria) in una controversia tra Amper Metal Kft. e l’amministrazione fiscale ungherese sul diniego della detrazione dell’IVA relativa a servizi pubblicitari. La Corte è chiamata a chiarire se il diritto alla detrazione possa essere escluso in ragione dell’eccessività del prezzo e dell’assenza di incremento del fatturato.

Fatti e procedimento principale

Amper Metal, società operante nel settore degli impianti elettrici, aveva acquistato servizi pubblicitari consistenti nell’apposizione di adesivi con il proprio marchio su automobili durante un campionato automobilistico in Ungheria. La prestazione era stata fatturata da Sziget-Reklám Kft. per un importo complessivo di HUF 48.000.000, oltre IVA al 27% pari a HUF 12.960.000, poi detratta da Amper Metal nelle dichiarazioni IVA del 2014.

A seguito di controllo, l’amministrazione di primo grado negava la detrazione, ritenendo che le spese non fossero connesse a operazioni imponibili generatrici di ricavi e che non rispettassero il requisito di una gestione ragionevole previsto dal diritto interno. Il diniego era confermato in sede di ricorso amministrativo. Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità con il diritto UE di un requisito che subordinasse la detrazione alla dimostrabilità della proficuità economica o dell’aumento del fatturato.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva sostanzialmente se l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA consenta di negare la detrazione:

  • perché il prezzo del servizio pubblicitario sarebbe sproporzionato rispetto al profitto o al fatturato generato;
  • perché il servizio non avrebbe generato alcun fatturato;
  • perché il prezzo sarebbe eccessivo rispetto a uno o più servizi di confronto individuati dall’amministrazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • l’articolo 73, sulla base imponibile, ancorata al corrispettivo effettivamente pattuito;
  • l’articolo 80, paragrafo 1, che consente in casi tassativi di ricorrere al valore normale;
  • l’articolo 168, lettera a), che riconosce il diritto a detrazione per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta;
  • l’articolo 176, primo comma, che esclude in ogni caso spese non strettamente professionali come quelle suntuarie, di divertimento o rappresentanza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che il diritto a detrazione è parte integrante del meccanismo IVA e non può essere limitato in linea di principio. Esso mira a esonerare integralmente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito delle sue attività economiche, in ossequio al principio di neutralità, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell’attività.

Quanto al prezzo ritenuto eccessivo, la Corte osserva che ciò non incide sulla qualificazione della prestazione come operazione a titolo oneroso, purché esista un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. La base imponibile va determinata, di regola, sul corrispettivo effettivamente pattuito, non su un valore di mercato o su un parametro fissato unilateralmente dall’amministrazione; l’articolo 80 non è pertinente perché riguarda solo operazioni tra parti legate da specifici vincoli.

Quanto all’assenza di aumento del fatturato, la Corte afferma che né l’articolo 168, lettera a), né l’articolo 176 subordinano il diritto a detrazione a un criterio di redditività o di risultato economico. È invece necessario verificare se i beni o servizi acquistati siano impiegati per operazioni imponibili a valle oppure, in mancanza di un nesso diretto con singole operazioni, se costituiscano spese generali dell’impresa. Il fatto che l’operazione non abbia prodotto incremento di fatturato non è rilevante; il diritto a detrazione resta acquisito anche se l’attività economica prevista non si realizza per circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.

Decisione e compiti del giudice nazionale

La Corte conclude che il soggetto passivo può detrarre l’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari se la prestazione è imponibile e presenta un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle o con l’insieme delle attività economiche come spese generali. Il giudice del rinvio deve tuttavia verificare, in concreto, se i servizi pubblicitari in causa fossero realmente funzionali alla promozione dell’attività di Amper Metal o, invece, configurassero spese di rappresentanza prive di carattere strettamente professionale.

Principio affermato

La redditività economica di un acquisto non è un criterio di detraibilità dell’IVA: ciò che rileva è la riconducibilità oggettiva dei costi all’attività imponibile del soggetto passivo. Il fisco non può negare la detrazione per il solo fatto che il prezzo sia superiore a un benchmark interno o che l’operazione non abbia incrementato il fatturato.

Come è indicizzato

Materieivadiritto a detrazioneservizi pubblicitarineutralità fiscalebase imponibile

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