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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41499/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato a Bacino le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) unitamente a contestazioni connesse agli artt. 384-ter e 416-bis.1 c.p. La censura principale è che i fatti addebitati (un unico episodio articolato: incontri in luogo pubblico con soggetti di caratura mafiosa, tra cui Derelitto, Perricone e Provenzano, nonché la funzione di "autista" e successive conversazioni) non costituiscono prova di gravi indizi di favoreggiamento personale perché mancanti di elementi che dimostrino la consapevolezza e la volontà di eludere le investigazioni (modalità pubbliche degli incontri, assenza di cautele inequivoche, unicità dell'episodio). Si contesta inoltre la motivazione del Tribunale per eccesso e per mancato confronto con le ragioni del GIP che aveva escluso la gravità indiziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Pur richiamando il principio per cui il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è a dolo generico e dunque può sussistere con una volontà anche indiretta dell'evento, la Corte ha ritenuto che, con riferimento alla condotta attribuita a Bacino (unico episodio articolato, incontri in luogo pubblico e oggetto immediato collegato a un candidato sindaco), non emergano in modo univoco e sufficientemente gravi, precisi e concordanti gli indizi sulla condotta agevolativa, sul dolo e sulle finalità di favorire l'associazione mafiosa. Pertanto ha disposto il rinvio affinché il Tribunale del riesame valuti nuovamente se gli elementi raccolti siano idonei a configurare il favoreggiamento e le aggravanti contestate, con adeguato confronto motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    Il reato di favoreggiamento personale è a dolo generico: è sufficiente la consapevolezza e volontà di eludere le investigazioni; la volontà può essere anche indiretta. Per la sua configurabilità occorrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla condotta agevolativa e sul dolo.

  • art. 384-ter cod. pen.

    Norma richiamata nelle contestazioni connesse; la decisione valuta la rilevanza di tali contestazioni nel quadro complessivo degli indizi ma richiede specificità probatoria.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento a circostanze connesse alla contestazione di natura associativa/agevolativa di tipo mafioso; la Corte invita a verificare se gli elementi dimostrino finalità di agevolazione dell'associazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citando la sintesi del ricorso ai sensi di questa disposizione, la Corte segnala che il ricorso è stato sintetizzato nei limiti indispensabili per la motivazione.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 (conv. con L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18/12/2020

    La procedura scritta prevista dalla norma è stata applicata al giudizio; la disciplina è risultata applicabile per effetto delle successive proroghe.

  • Cass. Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019 (Vaccarino)

    Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019

    Giurisprudenza che conferma che per il favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico e che la consapevolezza dell'agente circa la funzione elusiva della propria condotta è elemento sufficiente.

  • Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014 (Espenhahn)

    Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014

    Principio secondo cui, nei reati a dolo generico, la volontà dell'evento può essere indiretta: l'agente può aderire psicologicamente alla categoria di evento che si realizza.

Massime di principio

  • Per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è sufficiente il dolo generico, ma il giudice cautelare deve rilevare indizi gravi, precisi e concordanti sia sulla condotta agevolativa sia sulla consapevolezza/dolo dell'agente.
  • Contatti o incontri con soggetti di "caratura mafiosa" non sono di per sé idonei a fondare misure restrittive: rilevano le modalità, la ripetizione, le cautele adottate (es. istruzioni di disfarsi di telefoni, comportamenti elusivi) e il ruolo concreto dell'indagato.
  • Incontri avvenuti in luogo pubblico e senza evidenti cautele diminuiscono il valore indiziario rispetto alla volontà di eludere investigazioni; la mera vicinanza o il prestare servizio di "autista" richiedono elementi aggiuntivi per dimostrare finalità agevolative.
  • La valutazione cautelare deve confrontarsi esplicitamente con le valutazioni del GIP e motivare il passaggio ad un diverso convincimento, soprattutto quando si tratta di un episodio isolato e articolato.
  • Se la prova appare equivoca o limitata a un unico episodio, la misura cautelare tende ad essere annullata o rimessa al nuovo esame, a tutela della libertà personale, salvo che emergano ulteriori indizi qualificanti o aggravanti.

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