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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17129/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Gli acquirenti avevano convenuto in giudizio la venditrice e il notaio, deducendo di aver acquistato un terreno edificabile composto da due particelle, ma di aver scoperto che una delle particelle risultava già in precedenza trasferita al Comune e, quindi, non pienamente disponibile ai fini dell'edificazione. Il Tribunale aveva ravvisato l'inadempimento contrattuale della venditrice e del notaio, condannandoli in solido al risarcimento del danno e alla restituzione di alcune somme versate. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame del notaio. Con il ricorso per cassazione il notaio ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme su corrispondenza tra chiesto e pronunciato, valutazione delle prove e onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe invertito l'onere probatorio e dato per acquisito, senza adeguato accertamento, che l'interesse dei compratori fosse l'edificabilità sull'intero bene compravenduto; 2) violazione delle medesime norme e delle regole sull'interpretazione dell'atto, lamentando che il giudice d'appello avesse trascurato che dal rogito emergevano la consegna del certificato di destinazione urbanistica e il richiamo a una convenzione di lottizzazione, circostanze che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato la consapevolezza degli acquirenti circa i limiti di libertà ed edificabilità del bene e quindi escluso o ridimensionato la responsabilità del notaio. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, dichiarando il ricorso inammissibile per totale carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, per difetto di specificità dei motivi e per mancata adeguata localizzazione e trascrizione degli atti e dei motivi di appello richiamati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del notaio. Ha ritenuto decisiva la violazione dell'art. 366 c.p.c., perché il ricorso non conteneva una chiara e sufficiente esposizione dei fatti di causa, si limitava a riportare le conclusioni della sentenza di primo grado senza ricostruire in modo comprensibile lo svolgimento del processo e le difese delle parti, e non indicava in modo specifico gli atti e i documenti su cui fondava le censure. Anche i motivi sono stati giudicati inammissibili perché diretti, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti della venditrice, litisconsorte solo facoltativa in quanto coobbligata solidale. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a contestare la valutazione del fatto e delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia o extrapetizione; la Corte ha osservato che la censura era comunque inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per dedurre un'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ribadito che il motivo tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che fosse dedotta una vera violazione della norma, trattandosi di doglianze di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare un'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente e sostanzialmente diretta alla rivalutazione del fatto

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ha affrontato un'autonoma violazione, reputando inammissibili le censure

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del rogito; la Corte ha ritenuto che il ricorso non riproducesse adeguatamente gli atti e non consentisse il controllo della denunciata violazione

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della coobbligata solidale, perché nei rapporti solidali dal lato passivo i rapporti restano distinti e il rapporto processuale è scindibile

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 6

    la Corte lo considera norma decisiva: il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria chiara e completa dei fatti di causa, i motivi devono essere specifici e autosufficienti, e devono essere indicati e localizzati gli atti e documenti rilevanti

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al valore confessorio del rogito; la Corte non ha accolto la doglianza per difetto di autosufficienza e di specificità

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la fede privilegiata delle risultanze dell'atto notarile; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per le carenze formali del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria ma completa e intellegibile dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere origine della controversia, svolgimento del processo, posizioni delle parti e contenuto essenziale delle decisioni di merito senza ricorrere ad altre fonti.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste formale dell'errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • Chi deduce l'omessa pronuncia o il mancato esame di un motivo di appello deve riportare in ricorso il contenuto del motivo stesso, o comunque indicarlo in modo circostanziato e localizzabile, pena l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
  • Nel giudizio di cassazione la contestazione dell'interpretazione dell'atto o del riparto dell'onere probatorio richiede una critica puntuale e autosufficiente, con specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; non è sufficiente un richiamo generico a risultanze processuali o documentali.
  • In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la mancata impugnazione nei confronti di uno dei condebitori non determina necessariamente litisconsorzio necessario in appello o in cassazione, poiché il rapporto processuale resta scindibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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