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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42855/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Trani per i reati di lesioni personali volontarie e minaccia in danno di Suriano Vincenzo. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per inadeguata valutazione delle prove (in particolare contestando l'attendibilità della persona offesa e l'apprezzamento delle testimonianze e degli elementi di riscontro); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta remissione di querela e mancato riconoscimento della circostanza attenuante per risarcimento del danno; 3) vizio di applicazione della recidiva; 4) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, ma per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente. Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi tre motivi: il riesame critico del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità; non si è verificata una remissione di querela valida (mancava la formale dichiarazione del procuratore speciale e la formale accettazione da parte dell'imputato) e il dedotto risarcimento del danno costituiva motivo nuovo non censurato in appello; la recidiva è stata correttamente motivata dalla corte territoriale. Tuttavia la Corte ha rilevato l'illegalità della pena applicata (un anno di reclusione) perché i reati appartengono alla competenza per materia del giudice di pace, per i quali non è prevista la pena detentiva: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame sulla determinazione della sanzione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza della parziale accoglienza il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali né a sanzione pecuniaria amministrativa a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 152 e ss. c.p.

    Richiamate in relazione alla disciplina dell'estinzione del reato per remissione della querela: la remissione valida è presupposto per l'effetto estintivo dei reati perseguibili a querela di parte.

  • art. 340 c.p.p.

    la dichiarazione di remissione e quella di accettazione siano fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela

    Stabilisce che la remissione di querela richiede le forme della rinuncia espressa alla querela, ossia modalità formali e, se effettuata tramite procuratore speciale, la formale dichiarazione di quest'ultimo.

  • art. 339 c.p.p.

    la rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante

    Precisa le formalità della rinuncia/ remisssione: la dichiarazione può essere resa personalmente o tramite procuratore speciale ma con atto formale sottoscritto; la mancanza di tale atto invalida la remissione.

  • art. 606, co. 3, c.p.p.

    Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione: ritenuta per l'inammissibilità di censure che introducono motivi nuovi non prospettati in grado di merito.

  • Sez. U, 19/07/2012, n. 41461 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, anche costituita parte civile, possono da sole fondare la responsabilità penale se ritenute credibili; la Corte di merito ha potuto ritenere sufficienti tali dichiarazioni unitamente a riscontri medici e video.

  • Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689

    Ricordato come principio che la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegittimità della pena applicata se essa è di specie diversa da quella prevista o superiore al massimo edittale, anche se il ricorso è inammissibile.

  • artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.

    Richiamati a fondamento del potere della Cassazione di intervenire per garantire conformità delle sanzioni al diritto costituzionale e alla disciplina penale vigente.

  • art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Normativa richiamata per indicare la disciplina sanzionatoria prevista per reati di competenza del giudice di pace: implicita la non applicabilità di pene detentive previste per reati diversi.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentito procedere a una rivalutazione globale e sostitutiva del compendio probatorio: le censure che si limitano a chiedere la riconsiderazione della credibilità delle fonti probatorie già valutate dal giudice di merito sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • La remissione di querela, per produrre effetto estintivo dei reati perseguibili a querela di parte, richiede il rispetto delle formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p.: se la remissione è delegata a procuratore speciale, quest'ultimo deve compiere la dichiarazione formale; in mancanza la remissione è inefficace.
  • Le circostanze attenuanti che costituiscono elementi nuovi rispetto al giudizio di merito devono essere dedotte e censurate nelle fasi processuali precedenti; se sollevate per la prima volta in Cassazione possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • L'accertamento della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata: il giudice deve verificare se i precedenti e la natura dei reati denotano una reale proclività a delinquere; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se viziata nella motivazione.
  • La Corte di cassazione ha il potere di rilevare e correggere d'ufficio l'illegittimità della pena quando questa sia di specie diversa da quella prevista dalla legge o ecceda i limiti edittali, anche se il ricorso è in gran parte inammissibile; in tali casi può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo esame.
  • La competenza per materia influisce sulle sanzioni applicabili: se i reati rientrano nella competenza del giudice di pace e la legge non prevede pene detentive per tali fattispecie, l'applicazione di pena detentiva è illegittima e suscettibile di annullamento.

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