Cassazione Civile, Ordinanza n. 04962/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e disposto la reintegra con tutela risarcitoria; la corte d'appello aveva confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni individuali dei lavoratori, dopo la separazione del ricorso cumulativo; 2) violazione degli artt. 5, comma 1, l. n. 223/1991 e 3 l. n. 604/1966, sostenendo che non fosse esigibile la comparazione tra dipendenti di sedi geograficamente distanti e autonome, con conseguente irragionevolezza di una selezione globale; 3) subordinatamente, violazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, l. n. 223/1991, assumendo che l'eventuale vizio dei criteri di scelta fosse solo formale e non tale da giustificare la tutela reintegratoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il primo perché la corte territoriale aveva implicitamente respinto la richiesta istruttoria valorizzando elementi documentali e testimoniali già acquisiti sulla fungibilità dei lavoratori e sulla comparabilità delle professionalità; il secondo perché la delimitazione della platea dei licenziandi a una sola sede, fondata solo sulla dislocazione geografica e non su specifiche esigenze tecnico-produttive, contrasta con la disciplina dei licenziamenti collettivi e con la funzione di minimo impatto sociale della procedura; il terzo perché, quando il datore di lavoro restringe unilateralmente la selezione a una sola unità produttiva pur in presenza di un progetto riferito a più unità, si integra una violazione dei criteri di scelta sanzionata con la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. La società è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/omessa pronuncia
art. 4 l. n. 223/1991
la comunicazione di avvio e la chiusura della procedura devono contenere indicazioni coerenti e specifiche sulle ragioni tecnico-produttive e sulla platea dei lavoratori interessati
art. 5 l. n. 223/1991
i criteri di scelta devono essere applicati correttamente; la selezione non può essere unilateralmente limitata a una sola sede in assenza di adeguata giustificazione
art. 3 l. n. 604/1966
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla giustificatezza/razionalità della selezione, ma ritenuto non decisivo
art. 18 l. n. 300/1970
la violazione dei criteri di scelta in ambito di licenziamento collettivo comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dalla norma
art. 1, comma 48, l. n. 92/2012
richiamato nel contesto della fase sommaria e della scissione dei ricorsi individuali
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
comma 1-quater; comma 1-bis
sono richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da comparare e selezionare non può essere delimitata in modo meramente automatico o standardizzato sulla base della sola sede di assegnazione, se il progetto aziendale coinvolge più unità produttive e le professionalità sono fungibili.
- La comunicazione di avvio della procedura ex l. n. 223/1991 deve rendere comprensibili e specifiche le ragioni tecnico-produttive della scelta dei criteri e dell'eventuale delimitazione territoriale; una motivazione standardizzata è insufficiente quando non consente di verificare la coerenza tra esigenze aziendali e lavoratori interessati.
- L'eventuale aggravio organizzativo o di costi derivante dal trasferimento o dalla ricollocazione dei lavoratori non esime il datore dall'applicazione corretta dei criteri legali di scelta, poiché la disciplina mira a ridurre al minimo l'impatto sociale della ristrutturazione.
- Se il datore di lavoro, in una procedura di licenziamento collettivo, restringe unilateralmente la selezione a una sola unità produttiva in presenza di una riorganizzazione più ampia, la violazione dei criteri di scelta integra un vizio sostanziale sanzionabile con la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.
- In sede di legittimità, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla fungibilità delle mansioni e sulla comparabilità delle professionalità è insindacabile se sorretto da motivazione congrua e da elementi istruttori non specificamente contestati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04847/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04887/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04897/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04898/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04900/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →