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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 5242/2024), pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, di condanna dellìintimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.169,82.

Giustizia amministrativa202502691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.169,82 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato. Ha chiesto il pagamento del capitale liquidato e degli interessi legali, escludendo le spese processuali distratte direttamente in favore dei difensori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo in forma conforme all'originale e dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato che la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., nella formulazione risultante dal d.lgs. 149/2022, e validamente notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha posto a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, considerata la serialità dell'inerzia ministeriale e dei giudizi relativi al mancato pagamento della retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere utilizzata per l'esecuzione dopo l'attestazione di conformità all'originale; la pronuncia richiama la riformulazione della norma intervenuta con il d.lgs. 149/2022.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina richiamata dal giudice per la validità del titolo giudiziale notificato.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato validamente notificato e l'amministrazione sia rimasta inerte.
  • Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale secondo l'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli soggetti alla disciplina successiva alle modifiche del d.lgs. 149/2022.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche deve essere rispettato anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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