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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4431/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di annullamento degli arresti domiciliari per reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90. Primo motivo: dedotta "contestazione a catena", ossia che i fatti oggetto della seconda ordinanza sarebbero stati già noti al P.M. in epoca anteriore e quindi la nuova misura sarebbe retrodatabile e ingiustificata; si allegavano iscrizioni nel registro degli indagati e si evidenziavano date dei capi di incolpazione. Secondo motivo: mancata attualità delle esigenze cautelari, richiamando il decorso del tempo e la confessione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura sulla "contestazione a catena" fosse generica e non avesse assolto l'onere di dimostrare specificamente gli indizi già conosciuti al P.M. al tempo della prima ordinanza, non essendo sufficiente la mera indicazione della data di iscrizione. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'obiezione sull'attualità delle esigenze cautelari, confermando che il pericolo di reiterazione può essere desunto da elementi prognostici (modus vivendi, permanenza nella disponibilità di sostanza, modalità dei fatti, inserimento in contesti delinquenziali) anche se i fatti sono relativamente datati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990

    Norma sostanziale che definisce i reati in materia di stupefacenti oggetto delle misure cautelari contestate

  • Codice di procedura penale

    Regola sulla retrodatazione dei termini in caso di distinte notizie di reato: chi deduce la contestazione a catena deve specificamente dimostrare che gli indizi erano già esistenti e conosciuti al P.M. al tempo della prima misura

  • Codice di procedura penale

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Consente la misura cautelare per il pericolo di reiterazione; la Corte conferma che il requisito di attualità può essere valutato prognosticamente sulla base di elementi concreti anche se le condotte sono nel passato

  • Codice di procedura penale

    Norma che disciplina le spese del procedimento; la dichiarazione di inammissibilità comporta l'onere delle spese a carico del ricorrente

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la determinazione equitativa del pagamento in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La contestazione a catena richiede una dimostrazione puntuale: non basta evocare la data di iscrizione nel registro degli indagati; il ricorrente deve provare che il materiale probatorio utile era già in possesso del P.M. alla data della prima misura
  • L'onere di autosufficienza del ricorso impone di allegare documenti e fatti concreti a sostegno delle censure; le allegazioni generiche portano all'inammissibilità
  • Il requisito di attualità delle esigenze cautelari può essere soddisfatto da una valutazione prognostica sul pericolo di reiterazione, che si basa su elementi come modus vivendi, continuità del comportamento delinquenziale, disponibilità di mezzi illeciti e inserimento in contesti criminali
  • Il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura non esclude automaticamente la legittimità della cautela se esistono elementi che indicano il rischio concreto di reiterazione
  • In cassazione contro ordinanze cautelari è essenziale contestare specificamente i presupposti giustificativi indicati dal giudice e fornire prove o documenti che ne infirmino la valutazione
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese processuali e, in presenza di valutazione equitativa, somme a carico in favore della Cassa delle Ammende

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