Ordinanza n. 3785/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 121907 del 18/05/2026 trasmessa a mezzo PEC dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO REGISTRO UFFICIALE.U.0121907 del 18/05/2026, con la quale il M.I.M. comunica all'odierno ricorrente che "il certificato attestante la frequenza ed il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito del Programma postaccademico di formazione e sviluppo professionale continuo: “Insegnante di sostegno per l'inserimento e inclusione delle persone con bisogni speciali”, rilasciata, in data 24 aprile 2023 da “Universitatea Petre Andrei din Iasi” Romania, non può essere riconosciuta come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l'esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d'istruzione secondaria di secondo grado (codice meccanografico: ADSL). La domanda di riconoscimento n. 30147, prot. n. 17571 del 25 maggio 2023, presentata, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, dal Sig. Vincenzo DI SIRIO, nato a Chiaromonte (PZ) il 25 aprile 1980 è, pertanto, rigettata "; - della nota di trasmissione prot. AOODGOSV n. 122367 del 19 maggio 2026 trasmessa a mezzo PEC dal M.I.M. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0122367 del 19/05/2026, con la quale il M.I.M. comunica all'odierno ricorrente "L'esecuzione sentenza del TAR n. 6225/2025. DI SIRIO Vincenzo c/ Ministero dell'istruzione e del merito. Si trasmette l'allegato provvedimento adottato dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza del TAR in oggetto, relativa al ricorrente Di Sirio Vincenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in indirizzo. L'Ambito Territoriale provvederà ai conseguenziali adempimenti."; nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, anche non conosciuti, e conseguenti ivi compresi gli eventuali pareri, riscontri IMI, note interne, valutazioni istruttorie e determinazioni richiamate nel provvedimento impugnato; Per il riconoscimento - del diritto del ricorrente ad una corretta, effettiva, proporzionata e individualizzata valutazione del titolo estero e dell'esperienza professionale maturata; - dell'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce della normativa eurounitaria e nazionale applicabile, valutando, ove occorra, l'applicazione di misure compensative proporzionate; del grave pregiudizio derivante dall'immediata efficacia del provvedimento impugnato, anche in ragione del contratto di supplenza in essere e della richiesta di conferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo estero relativo alla formazione professionale per l'insegnamento di sostegno, adottato in esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto la domanda di riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, di un certificato rilasciato da un'università rumena attestante la frequenza e il superamento di un esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito di un programma postaccademico di formazione e sviluppo professionale continuo. Sono stati impugnati anche la nota di trasmissione del provvedimento e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, il riconoscimento del diritto a una valutazione corretta, effettiva, proporzionata e individualizzata del titolo estero e dell'esperienza professionale maturata, nonché la riedizione del procedimento con eventuale imposizione di misure compensative proporzionate. In sede cautelare ha dedotto il grave pregiudizio derivante dall'efficacia del diniego, anche in relazione al contratto di supplenza sul sostegno e alla richiesta di conferma per l'anno scolastico 2026/2027. Il giudice ha rilevato, in via sommaria, il possibile difetto di adeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso, e dell'esperienza professionale; ha inoltre considerato non ostativa, alla luce di un precedente dell'Adunanza plenaria, la mancanza di natura abilitante del titolo e ha ritenuto necessaria una motivazione rigorosa sulle divergenze formative, anche in vista dell'eventuale adozione di misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento di diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione formativa completa e dell'esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze tra i percorsi formativi, potenzialmente superabili mediante misure compensative. Il giudice ha altresì richiamato il superamento, da parte dell'Adunanza plenaria, dell'argomento fondato sull'assenza di natura abilitante del titolo. Il periculum in mora è stato riconosciuto in ragione del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 19 maggio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrono un apprezzabile fumus boni iuris e un pregiudizio grave e attuale; nel caso concreto la tutela è stata limitata fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
direttiva 2013/55/UE
Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere valutato considerando il percorso formativo complessivo, le differenze tra gli ordinamenti e la possibilità di misure compensative proporzionate.
artt. 45 e 49 TFUE
Le disposizioni sono richiamate in relazione agli obiettivi di libera circolazione dei lavoratori e di rafforzamento del mercato interno, che impongono una motivazione rigorosa sulle divergenze formative ai fini del riconoscimento professionale.
Massime di principio
- In sede di valutazione cautelare di una domanda di riconoscimento di un titolo professionale estero, l'amministrazione deve esaminare la documentazione completa relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- La mancanza di natura abilitante del titolo estero non è, di per sé, ostativa al riconoscimento quando la questione sia stata superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria; l'amministrazione deve procedere a una valutazione sostanziale del percorso formativo e professionale.
- Le divergenze tra i programmi formativi estero e nazionale devono essere motivate in modo rigoroso e individualizzato, verificando se possano essere colmate mediante adeguate misure compensative proporzionate.
- La tutela cautelare può essere concessa, anche con efficacia temporalmente delimitata, quando il possibile difetto di valutazione del titolo estero si accompagni al rischio concreto di perdita degli effetti di un contratto di insegnamento a tempo determinato.
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