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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21466/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in appello della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Il fatto contestato riguarda la detenzione di hashish e cocaina in quantità ricondotta dalla decisione di merito all'ipotesi di lieve entità. Con il ricorso la difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p., contestando il diniego delle attenuanti generiche; 2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. e 533 c.p.p., censurando la determinazione della pena e sostenendo che la dosimetria sanzionatoria fosse ingiustificata o comunque non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'entità del fatto, l'assenza di effettivi segni di resipiscenza e la personalità negativa dell'imputato, gravata da numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Ha inoltre escluso la possibilità di una nuova valutazione della congruità della pena in sede di legittimità, rilevando che la scelta sanzionatoria era sorretta da motivazione puntuale e non manifestamente illogica o arbitraria. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Individua la fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità, cui è stata ricondotta la condotta contestata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi anche solo alcuni elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare il giudizio di bilanciamento, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della motivazione di merito sul diniego delle attenuanti.

  • art. 133 c.p.

    Per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dalla norma, se ritenuti prevalenti.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la sufficienza della motivazione sulla colpevolezza e sulla pena, ma senza esito favorevole per la difesa.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche richiamando anche uno solo o alcuni degli elementi di cui all'art. 133 c.p., purché li ritenga prevalenti e motivi in modo congruo la scelta.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente valorizzare l'entità del fatto, la mancanza di concreta resipiscenza e la personalità negativa dell'imputato, specie se emergano precedenti in materia della stessa natura.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione puntuale e non sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità.
  • La censura di merito sulla dosimetria della pena è inammissibile se tende solo a sostituire la valutazione del ricorrente a quella operata dal giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici effettivi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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