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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08946/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società di consulenza per l'attività svolta nell'ambito di un progetto organizzativo per l'apparato amministrativo di un'università. L'ateneo propose opposizione deducendo la nullità del contratto per difetto di forma scritta e/o di valida volontà dell'organo competente, perché il direttore amministrativo non aveva poteri di stipula e non vi era stata ratifica. La società replicò invocando, in via subordinata, il principio dell'apparenza della rappresentanza e, soprattutto, l'azione di indebito arricchimento. Dopo un primo giudizio di legittimità che aveva cassato la sentenza d'appello solo sul profilo della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., la Corte di rinvio riconobbe solo le spese vive documentate per euro 2.778,28, ritenendo non provata la perdita patrimoniale oltre tale importo. Con il ricorso per cassazione la società dedusse omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato la domanda di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e che, in base alle fatture e ai capitoli di prova, avrebbe dovuto quantomeno liquidare un indennizzo più ampio per l'arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto sia comunque stato preso in considerazione. Nel caso concreto la Corte di merito aveva esaminato il fatto storico rilevante, cioè l'attività svolta e il preteso depauperamento, ma aveva concluso che la prova mancava oltre le spese vive documentate. La Suprema Corte ha quindi confermato che, nell'azione di indebito arricchimento contro la P.A., l'attore deve provare l'arricchimento e il proprio depauperamento nei limiti in cui agisce; in questa vicenda non erano state specificate le prestazioni professionali non pagate, e la documentazione allegata consentiva di riconoscere solo gli esborsi vivi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    nell'azione di indebito arricchimento il depauperato deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento e il proprio depauperamento; nei confronti della P.A. non è richiesto il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito

  • art. 2042 c.c.

    viene richiamato nel percorso processuale in relazione alla sussidiarietà dell'azione di arricchimento e alla precedente cassazione

  • art. 1226 c.c.

    la ricorrente invocava la liquidazione equitativa dell'indennizzo, ma la Corte non vi ravvisa un vizio decisivo nel mancato accoglimento

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singole risultanze istruttorie

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul dovere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul dovere di deposito e specifica indicazione dei documenti rilevanti

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    fa scattare l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il richiamo al contributo unificato aggiuntivo

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia trascurato un fatto storico decisivo; non basta lamentare che il giudice abbia valorizzato in modo non condiviso le prove documentali o testimoniali.
  • Nell'azione di indebito arricchimento, il depauperato deve dimostrare il fatto oggettivo dell'arricchimento e l'entità del proprio impoverimento nei limiti della domanda; se la prova è completa solo per una parte delle poste richieste, il giudice può riconoscere soltanto quella parte.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato il fatto rilevante e ha motivato che la prova è insufficiente, non può parlarsi di omesso esame di un fatto decisivo solo perché non sono state considerate tutte le singole risultanze istruttorie.
  • La liquidazione equitativa presuppone comunque che sia acquisito un nucleo sufficiente di prova sul danno o sul depauperamento; non può supplire alla totale genericità dell'allegazione sulle prestazioni non pagate.
  • Nell'azione ex art. 2041 c.c. contro la P.A., il mancato riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente non costituisce requisito dell'azione; resta invece a carico dell'attore la prova dell'arricchimento e del correlato impoverimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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