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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28670/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società ritenuta non operativa ai fini IRES e IRAP, per non avere dichiarato il reddito minimo presunto ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. La società aveva presentato istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, sostenendo di aver acquistato un immobile da ristrutturare e destinare ad albergo e ristorante, ma di non aver potuto realizzare il progetto per la revoca dei finanziamenti pubblici regionali e per l'inidoneità dell'immobile all'esercizio di attività commerciale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società ritenendo che l'immobile non avesse prodotto alcun vantaggio e che non vi fosse inerzia imprenditoriale. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato falsa applicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, sostenendo che la semplice mancata erogazione dei finanziamenti non basta a superare la presunzione di non operatività, soprattutto quando la revoca dipenda da un'erronea richiesta del contributo e non da causa non imputabile alla società. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per non avere verificato le condizioni richieste per la disapplicazione della norma antielusiva e per avere valorizzato in modo apodittico la mancata fruizione del bene e la necessità di ulteriori investimenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina delle società non operative opera su due livelli: presunzione di non operatività e, conseguentemente, presunzione di reddito minimo. Ha ribadito che il contribuente può superare tali presunzioni solo provando oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti, oppure l'effettiva operatività della società. Nel caso concreto, la CTR si è limitata a constatare il mancato beneficio economico dell'immobile e la necessità di investimenti, senza verificare se la revoca dei finanziamenti fosse imputabile alla società e senza esaminare le ragioni della mancata concessione dei contributi pubblici. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 legge 23 dicembre 1994 n. 724

    commi 1, 3, 3-bis, 4-bis e 4-ter

    La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività delle società che non raggiungono il livello minimo di ricavi/proventi e, per tali soggetti, una ulteriore presunzione di reddito minimo. La disapplicazione è possibile solo in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o delle operazioni rilevanti, da provare dal contribuente.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base procedurale per la richiesta di disapplicazione delle disposizioni antielusive.

  • art. 1, comma 109, lett. h, legge n. 296 del 2006

    Ha eliminato, dal 1° gennaio 2007, il riferimento alle situazioni oggettive di carattere straordinario.

  • art. 1, comma 128, lett. f, legge n. 244 del 2007

    Ha introdotto il comma 4-ter dell'art. 30, consentendo l'individuazione di determinate situazioni oggettive di esclusione automatica.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    Richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre mezzi e organizzazione nella prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

  • art. 2082 c.c.

    Usato per ribadire la nozione di imprenditore come soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in coerenza con la libertà di iniziativa economica, ma nel quadro dell'obbligo di programmazione imprenditoriale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La disciplina delle società non operative si fonda su una presunzione legale relativa: il mancato superamento del test di operatività legittima sia la presunzione di non operatività sia quella di reddito minimo, salvo prova contraria del contribuente.
  • L'onere di provare l'esistenza di oggettive situazioni che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi presunti grava sul contribuente; la prova può consistere sia nella dimostrazione delle cause ostative sia nella dimostrazione dell'effettiva operatività e della concreta attività d'impresa.
  • Le situazioni oggettive idonee a superare la presunzione devono essere valutate in termini economici e concreti, con riguardo alle effettive condizioni di mercato e alla reale impossibilità di conseguire i ricavi, non in astratto.
  • La mera mancata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici non è di per sé sufficiente a disapplicare la disciplina delle società di comodo: occorre accertare se i finanziamenti siano stati tempestivamente richiesti, riconosciuti e non erogati per causa non imputabile alla società.
  • Non integra, di regola, una oggettiva situazione impeditiva il fatto che l'attività imprenditoriale sia stata impostata in modo tale da dipendere essenzialmente da incentivi pubblici, poiché l'imprenditore deve organizzare l'attività in funzione del lucro oggettivo e della continuità aziendale.
  • Il giudice di merito, nel verificare la disapplicazione della disciplina antielusiva, deve esaminare specificamente le ragioni della mancata concessione dei contributi e la sussistenza dei requisiti per ottenerli, non potendosi limitare a constatare il mancato utilizzo del bene o l'assenza di utili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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