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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9221/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ritenendo la dichiarazione di rinuncia formale, valida e tempestiva. In conseguenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale per il riesame di Frosinone, che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. dell'ordinanza del GIP del 12/09/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme riconoscendo fumus commissi delicti e periculum in mora in relazione a ipotesi fraudolenta. Il ricorrente ha successivamente e tempestivamente rinunciato al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta e trasmessa a mezzo PEC dal difensore.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo del riesame proposto innanzi al Tribunale per il riesame; individua la procedura del riesame impugnato.

  • art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando il ricorrente rinuncia al ricorso; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Disciplina le forme e i termini della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha valutato la conformità formale e la tempestività della dichiarazione di rinuncia ai requisiti di questa norma.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Cass. Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013)

    Richiamata per affermare che la rinuncia all'impugnazione è atto abdicativo, irrevocabile, formale e recettizio che non ammette equipollenti; serve a confermare l'effetto di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è irrevocabile e produce l'inammissibilità del ricorso: una volta dichiarata nelle forme, il giudice non può entrare nel merito.
  • Per essere efficace la rinuncia deve rispettare le forme e i termini previsti dall'art. 589 c.p.p. e deve poter essere fatta risalire al soggetto legittimato; la trasmissione tempestiva (es. via PEC) è rilevante.
  • La rinuncia comporta di regola anche la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria: valutare sempre le conseguenze economiche prima di rinunciare.
  • Se si intende revocare o sospendere un ricorso, la semplice comunicazione informale non è sufficiente: occorrono gli atti formali previsti dalla legge.
  • Quando si impugna una misura patrimoniale (sequestro), attenzione particolare alla strategia processuale: la rinuncia impedisce qualsiasi valutazione della fondatezza delle censure sul sequestro.
  • Prima di dichiarare rinuncia, accertare la completezza e la tempestività della trasmissione dell'atto (firmato dal legittimato e ricevuto dall'ufficio competente) per evitare contestazioni formali.

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