Cassazione Penale, Sentenza n. 37960/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva confermato colpevole del reato di appropriazione indebita deducendo: 1) mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. per acquisire il decreto ingiuntivo esecutivo utile a dimostrare la persistenza della morosità di Lumia Mario al momento della mancata restituzione della somma data a garanzia; 2) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato (assenza del dolo di appropriazione); 3) illegittimità della determinazione della pena pecuniaria (€ 800) perché commisurata su un massimo edittale (€ 1.200) più grave rispetto alla cornice edittale vigente al momento del fatto (29/05/2018), che prevedeva multa fino a € 1.032.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi come manifestamente infondati, ritenendo corretta la valutazione di merito circa l'assenza dei presupposti per la rinnovazione istruttoria e l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato: il Cancilla aveva incassato l'assegno consegnato come "garanzia" pur non essendovi morosità. Il terzo motivo è stato invece accolto: alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale della parte detentiva dell'art. 646 c.p. (Corte cost. n. 46/2024) e del principio di applicazione della norma più favorevole ex art. 2 c.p., la Corte ha ritenuto che la pena pecuniaria applicata fosse stata determinata con riferimento a una cornice edittale non applicabile al momento del fatto. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria e il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per ordinare la rinnovazione richieste dal ricorrente, essendo dagli atti chiaro il comportamento di Cancilla nell'incasso dell'assegno.
art. 646 cod. pen.
Dispositivo che definisce il delitto di appropriazione indebita. La Corte d'appello ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato. La Corte costituzionale (sent. n. 46/2024) ha dichiarato l'illegittimità della parte che prevedeva la pena detentiva da 2 a 5 anni, rideterminandola in termini meno afflittivi ("fino a tre anni").
Legge n. 3 del 9/1/2019 (riguardo alla multa)
Ha stabilito la nuova forbice di multa applicabile all'art. 646 (1.000-3.000 euro), ma la Corte ha osservato che per reati commessi prima di tale modifica va applicata la cornice edittale vigente al tempo del fatto (fino a € 1.032), ai sensi del principio di favorabilità.
art. 2 cod. pen.
Principio della legge penale più favorevole: deve applicarsi la cornice edittale più favorevole al reo al momento del fatto. La Corte lo ha utilizzato per concludere che la pena pecuniaria doveva essere determinata sulla base della disciplina vigente al 29/05/2018.
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. non è automatica: occorrono i presupposti specifici e la corte di merito deve motivare l'avvenuta insussistenza di tali presupposti prima di rifiutare la rinnovazione.
- Per il reato di appropriazione indebita l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) si fonda sulla condotta concreta e sulle finalità del soggetto (es. incasso di un assegno consegnato come garanzia nonostante l'assenza di morosità).
- In tema di determinazione della pena, se la legge cambia dopo il fatto, trova applicazione il principio di applicazione della norma penale più favorevole (art. 2 c.p.): il giudice deve usare la cornice edittale vigente al momento del reato e, se la pena è stata calcolata su parametri successivamente modificati, ne consegue la rivalutazione o il rinvio al giudice di merito per nuova determinazione.
- Quando una pronuncia di legittimità costituzionale modifica la cornice sanzionatoria (anche parzialmente), le sentenze di merito che abbiano applicato una disciplina diversa possono essere annullate limitatamente agli effetti sanzionatori e rinviate per nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
- Se la rinnovazione dell'istruttoria o la nuova commisurazione della pena richiedono nuovi accertamenti di fatto, il giudice di legittimità può disporre il rinvio ad altra sezione del giudice di merito per evitare pregiudizio di parte e consentire una nuova valutazione collegiale.
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