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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37464/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di responsabilità erariale promosso davanti alla Corte dei conti nei confronti di una società incaricata dal Comune di Pistoia della gestione, per vari esercizi, delle pratiche relative agli incassi delle sanzioni amministrative per violazioni stradali commesse da cittadini stranieri. La società era stata condannata in primo grado e poi in appello al risarcimento in favore del Comune per irregolarità riscontrate nei conti giudiziali presentati. In Cassazione la società ha impugnato la sentenza della Corte dei conti deducendo, con due motivi, il difetto di giurisdizione contabile: in sostanza ha sostenuto che gli addebiti riguardassero un mero inadempimento contrattuale nell’individuazione dei contravventori e nelle attività connesse alla notificazione dei verbali, non già una responsabilità contabile; inoltre ha contestato la mancata dichiarazione di estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale, assumendo che la relazione di irregolarità non contenesse addebiti nei suoi confronti. Ha quindi denunciato anche nullità della sentenza per motivazione apparente o contrasto irriducibile di affermazioni.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che i motivi non investissero un vero problema di giurisdizione, ma censure attinenti al modo di esercizio della giurisdizione contabile, cioè a profili di merito e processuali interni alla giurisdizione speciale. Hanno quindi dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che il sindacato della Cassazione sulle sentenze della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, e non può estendersi a errori di interpretazione o applicazione di norme sostanziali o processuali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei conti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c.

    La ricorrente lo ha invocato per denunciare difetto di giurisdizione e nullità della sentenza; la Corte ha escluso che le censure fossero realmente riconducibili a motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111, commi 7 e 8, Cost.

    La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errori di merito o processuali interni.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    È richiamato come norma che consente il controllo della Cassazione solo per i motivi inerenti alla giurisdizione dei giudici speciali.

  • art. 207 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    È richiamato quale disposizione del codice di giustizia contabile coerente con la limitazione del ricorso per cassazione ai soli motivi di giurisdizione.

  • art. 27 R.D. n. 1038/1993

    È richiamato dalla sentenza d'appello per individuare la disciplina previgente applicabile ai conti presentati prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

  • art. 2 L. n. 20/1994

    Richiamato dalla sentenza d'appello come norma previgente relativa all'azione di responsabilità e ai profili temporali della vicenda.

  • artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamati per affermare la qualità di agente contabile e le conseguenze della mancata o irregolare resa del conto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammissibile solo quando deduce un reale difetto di giurisdizione, cioè uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non è consentito utilizzarlo per censurare errori di merito, di interpretazione o di applicazione delle norme processuali e sostanziali compiuti dal giudice contabile.
  • La qualificazione di una controversia come responsabilità contabile, anziché come semplice inadempimento contrattuale, attiene all'esercizio della giurisdizione e alla valutazione del merito; la sua contestazione non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione.
  • La mancata condivisione della soluzione data dal giudice speciale a eccezioni processuali o a questioni come l'estinzione del giudizio non può essere trasformata in un vizio di eccesso di potere giurisdizionale se il giudice ha comunque deciso nell'ambito della propria competenza.
  • L'asserita negazione concreta di tutela non determina automaticamente difetto di giurisdizione: occorre che il giudice speciale affermi in astratto la mancanza di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non che commetta un errore nell'interpretazione delle norme applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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