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Ordinanza

Ordinanza del 03/09/2026 n. 24972 - Corte di Cassazione

Residenza in Italia e soggettività passiva IRPEF - Iscrizione anagrafe in Comune italiano - Iscrizione preclusiva di ogni ulteriore accertamento - Cancellazione anagrafe di un Comune italiano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, rende il soggetto fiscalmente residente e preclude ogni ulteriore accertamento sulla residenza di fatto, fino alla cancellazione dall’anagrafe italiana. Ha inoltre chiarito che l’omessa compilazione del quadro RW integra una violazione sostanziale finalizzata al monitoraggio dei movimenti finanziari esteri, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle imposte sulle somme investite o dalla loro provenienza da operazioni effettuate in Italia. La sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso originario della contribuente è stato rigettato, con condanna alle spese.

Residenza fiscale in Italia per iscrizione anagrafica e obbligo di monitoraggio delle attività finanziarie estere

Residenza fiscale in Italia e monitoraggio delle attività finanziarie estere

La Corte di cassazione ha esaminato una controversia relativa alla residenza fiscale di una contribuente iscritta all’anagrafe della popolazione residente in Italia e all’omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero. La decisione riguarda gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW del Modello Unico PF.

Origine della controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza con cui la C.T.R. dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello della contribuente, annullando le sanzioni irrogate per l’omessa dichiarazione di attività finanziarie estere.

La C.T.R. aveva ritenuto che la contribuente, pur risultando anagraficamente residente in Italia, avesse il proprio centro degli interessi all’estero. A sostegno di tale conclusione erano stati valorizzati i seguenti elementi:

  • il matrimonio con una persona residente nella Repubblica di San Marino;
  • il possesso di un permesso di soggiorno permanente;
  • la dimora a Borgo Maggiore;
  • lo svolgimento, dal 2007, dell’attività lavorativa presso l’Istituto di sicurezza sociale della Repubblica di San Marino;
  • la provenienza delle somme depositate all’estero dalla vendita di un immobile situato in Italia e dal trattamento di quiescenza erogato dall’Inpdap;
  • l’avvenuto assoggettamento a imposta in Italia del trattamento di quiescenza.

Secondo la C.T.R., tali circostanze dimostravano una residenza “di fatto” all’estero e consentivano di superare il dato formale dell’iscrizione anagrafica in Italia.

Criteri di determinazione della residenza fiscale

La Corte ha richiamato l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, sono residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile;
  • hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.

L’utilizzo della congiunzione “o” evidenzia che i tre criteri sono alternativi e sono autonomamente idonei a fondare la residenza fiscale in Italia.

Effetti dell’iscrizione all’anagrafe italiana

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce un criterio formale sufficiente per qualificare il soggetto come fiscalmente residente in Italia, quando sussista per la maggior parte del periodo d’imposta.

Tale iscrizione è ritenuta preclusiva di ogni ulteriore accertamento sulla residenza effettiva o sul centro degli interessi personali ed economici. Di conseguenza, l’eventuale trasferimento di fatto all’estero non assume rilevanza fiscale fino a quando non intervenga la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.

La Corte ha richiamato, tra le altre, le pronunce Cass. n. 677/2015, n. 14434/2010, n. 9319/2006, n. 21970/2015, n. 16634/2018 e n. 1355/2022.

Nel caso esaminato, era pacifico che la contribuente non fosse mai stata cancellata dall’anagrafe italiana né iscritta all’A.I.R.E. Pertanto, il permesso di soggiorno permanente e gli altri elementi relativi alla sua vita personale e lavorativa nella Repubblica di San Marino non potevano superare il dato dell’iscrizione anagrafica in Italia.

Obbligo di dichiarazione delle attività finanziarie estere

Il secondo profilo affrontato riguarda l’omessa dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero, prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990.

La violazione è sanzionata dall’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge, nella formulazione vigente per gli anni oggetto di causa, e si concretizza nell’omessa compilazione del quadro RW del Modello Unico PF.

La Corte ha qualificato tale violazione come sostanziale, in quanto l’obbligo dichiarativo non è finalizzato esclusivamente alla determinazione o all’accertamento di un debito d’imposta, ma all’acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio fiscale.

Finalità del monitoraggio fiscale

La disciplina mira a consentire il controllo dei trasferimenti di valuta e delle movimentazioni finanziarie da e verso l’estero, considerate manifestazioni di capacità contributiva. L’obbligo di dichiarazione è stato previsto, in particolare, nel contesto della liberalizzazione dei movimenti di capitale.

La mancata indicazione delle attività estere, pertanto, costituisce una violazione dell’obbligo di comunicazione di dati rilevanti per il monitoraggio, anche quando non sia contestata l’evasione di imposte sul reddito.

Irrilevanza della tassazione o della provenienza delle somme

La Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW:

  • il fatto che le somme depositate su un conto estero derivassero dalla vendita di un immobile situato in Italia;
  • il fatto che una parte delle somme provenisse dal trattamento di fine servizio o trattamento di quiescenza erogato dall’Inpdap;
  • il fatto che sul trattamento di quiescenza fossero già state versate le imposte in Italia.

Tali circostanze possono riguardare l’origine o la tassazione delle somme, ma non eliminano l’obbligo autonomo di dichiarare le attività finanziarie detenute all’estero ai fini del monitoraggio fiscale.

La Corte ha richiamato i principi già affermati, tra le altre, da Cass. 19 gennaio 2018, n. 1311, Cass. 3 dicembre 2020, n. 27662 e Cass. n. 40916/2021.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La C.T.R. aveva violato l’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 attribuendo prevalenza alla residenza di fatto all’estero nonostante l’iscrizione della contribuente all’anagrafe italiana e aveva inoltre erroneamente interpretato la disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal D.L. n. 167/1990.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando il ricorso originario della contribuente.

Spese processuali

La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nei seguenti importi:

  • Euro 1.500,00 per il primo grado;
  • Euro 2.000,00 per il grado di appello;
  • Euro 2.400,00 per il giudizio di legittimità;
  • oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 e depositata in Cancelleria il 3 settembre 2026.

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