Ordinanza del 26/08/2026 n. 24789 - Corte di Cassazione
Riscossione - Avviso di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rileva che, qualora la cartella di pagamento e l’avviso di pagamento riguardino la medesima pretesa contributiva, l’impugnazione della cartella, quale atto tipico della riscossione, può far venir meno l’interesse a impugnare autonomamente l’avviso di pagamento, atto atipico e impugnabile solo facoltativamente. Poiché tale questione è stata dedotta dal contribuente per la prima volta in memoria e non è stato instaurato il contraddittorio sul punto, la Corte assegna al Pubblico Ministero e alle parti trenta giorni per depositare osservazioni, riservando la decisione.
Avviso di pagamento per contributi consortili e cessazione dell’interesse a impugnarlo dopo l’impugnazione della cartella
Avviso di pagamento per contributi consortili
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di pagamento emesso dal Consorzio di bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, nei confronti di A.A. L’avviso richiedeva il pagamento di Euro 497,58, indicato come "Tributo 0648 - contributo opere irrigue", per le annualità 2015, 2016 e 2017.
La questione centrale rilevata dalla Corte di cassazione concerne il rapporto tra l’avviso di pagamento e la cartella di pagamento relativa alla medesima pretesa contributiva. In particolare, viene in rilievo se l’impugnazione della cartella faccia venir meno l’interesse a proseguire o proporre autonomamente l’impugnazione dell’avviso di pagamento.
Svolgimento del processo
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna aveva pronunciato la sentenza n. 173/2020. In seguito, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dal contribuente, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo di impugnazione e annullando l’avviso di pagamento.
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, successivamente illustrato con memoria. Il contribuente si è costituito, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura.
In una memoria conclusiva successiva al deposito della memoria del Consorzio, il contribuente ha inoltre chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per effetto di un giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n. 9695/2024, depositata il 27 dicembre 2024 e divenuta definitiva. Secondo quanto dedotto, tale sentenza avrebbe ritenuto che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esistesse più ai sensi dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e avrebbe annullato la cartella di pagamento relativa al contributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016 e 2017.
Motivi del ricorso per cassazione
Il Consorzio ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., diverse violazioni di legge:
- dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento non rientrasse tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dalla disposizione;
- degli artt. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., contestando che i giudici di merito non avessero verificato preliminarmente la prova della tempestiva proposizione del ricorso;
- dell’art. 13 della legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, dell’art. 19, commi 7 e 8, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, nonché degli artt. 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992. Il Consorzio ha sostenuto che la normativa regionale non avesse disposto l’estinzione dei consorzi di bonifica territoriali;
- degli artt. 1705 c.c., 97, commi 2 e 3, Cost., 21-septies della legge n. 241/1990, dell’art. 13 della legge regionale n. 5/2014, dell’art. 19, commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e della deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017. Il Consorzio ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esistesse più e aveva qualificato la sua attività come svolta quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale.
Questione del giudicato esterno e della cartella di pagamento
La Corte ha dato atto che il contribuente ha dedotto soltanto nella memoria conclusiva l’intervenuta decisione relativa all’annullamento della cartella di pagamento, riferita alla stessa pretesa di contributo per opere irrigue e alle medesime annualità 2015, 2016 e 2017 oggetto dell’odierno giudizio sull’avviso di pagamento.
La questione è stata quindi introdotta dopo lo svolgimento delle precedenti difese e senza che il Consorzio ricorrente avesse avuto la possibilità di interloquire sul punto.
Rapporto tra cartella e avviso di pagamento
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, quando sia accertata la corrispondenza tra la cartella di pagamento separatamente impugnata e l’avviso di pagamento, l’impugnazione dell’atto tipico della riscossione può determinare il venir meno dell’interesse all’impugnazione dell’atto atipico.
Nel caso esaminato, si tratta di contributi consortili riscossi direttamente in assenza di un previo accertamento. La cartella di pagamento costituisce, pertanto, l’atto tipico della riscossione, mentre l’invito o avviso di pagamento è qualificato come atto atipico e la sua impugnazione è meramente facoltativa.
Secondo l’indirizzo richiamato dalla Corte, una volta impugnata la cartella relativa alla stessa pretesa, l’interesse a impugnare autonomamente l’avviso di pagamento viene meno, purché sia accertata la piena rispondenza tra i due atti. La Corte richiama, tra gli altri precedenti, Cass. n. 11303 del 29 aprile 2025.
Necessità del contraddittorio
Poiché la questione relativa alla sopravvenuta impugnazione e all’annullamento della cartella è stata dedotta per la prima volta nella memoria del contribuente, la Corte ha rilevato la necessità di garantire il contraddittorio del Consorzio ricorrente.
A tal fine, ha disposto l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al Pubblico Ministero e alle parti un termine per presentare osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.
Decisione interlocutoria e termine assegnato
La Corte non ha definito immediatamente il ricorso e ha riservato la decisione. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, per il deposito in cancelleria delle osservazioni del Pubblico Ministero e delle parti.
L’ordinanza è stata deliberata a Roma il 7 luglio 2026 e, a seguito di riconvocazione, il 10 luglio 2026. È stata depositata in cancelleria il 26 agosto 2026.
La decisione finale resta quindi subordinata all’esame delle osservazioni sulla possibile cessazione dell’interesse all’impugnazione dell’avviso di pagamento, conseguente all’eventuale accertata identità della pretesa e all’annullamento della cartella di pagamento.
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