Ordinanza del 14/09/2026 n. 25282 - Corte di Cassazione
Accertamento - Processo verbale di constatazione - Data emissione avviso accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione accoglie in parte il ricorso della società contro l’accertamento IVA per il 2010, chiarendo che, in caso di accesso mirato all’acquisizione di documenti, non è indispensabile un PVC che contesti le violazioni: è sufficiente un verbale che attesti le operazioni e indichi i documenti acquisiti. Il giudice di rinvio dovrà però verificare il contenuto dei verbali e il rispetto del termine di 60 giorni dalla consegna dell’ultimo verbale all’emissione dell’avviso. È accolto anche il motivo relativo all’erronea affermazione del passaggio in giudicato della decisione sull’accertamento IRES; il motivo sull’accertamento integrativo è respinto e gli altri sono assorbiti.
Avviso di accertamento IVA: necessità del PVC e decorrenza del termine dilatorio di 60 giorni.
Accertamento IVA e verbali di accesso
La Corte di cassazione esamina l’impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo al periodo d’imposta 2010, emesso nei confronti della società per il recupero di 50.000 euro di IVA detratta su una fattura del 15 maggio 2010, dell’importo di 250.000 euro, relativa ad asseriti costi di regia. La controversia riguarda, tra l’altro, la necessità di redigere un processo verbale di constatazione (PVC) e il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
Regole sul PVC e termine dilatorio
Ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’avviso di accertamento emesso dopo accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all’attività deve rispettare il termine di 60 giorni dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle operazioni, salvo specifiche ragioni di urgenza. La violazione del termine comporta l’illegittimità dell’atto; la regola non si applica invece alle verifiche cosiddette “a tavolino”.
La Corte ribadisce che l’attività di controllo non deve necessariamente concludersi con un PVC contenente la contestazione delle violazioni. L’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non impone sempre un verbale di contestazione: il verbale può avere contenuto ricognitivo o descrittivo delle attività svolte e dei fatti rilevati. In caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente un verbale che attesti l’accesso e indichi i documenti richiesti o prelevati; non occorre un successivo verbale autonomo che contesti le violazioni riscontrate.
Il termine di 60 giorni decorre dalla consegna al contribuente della copia del verbale conclusivo delle operazioni, indipendentemente dalla denominazione o dal contenuto formale del verbale, anche quando questo abbia funzione meramente istruttoria. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 18184/2013, Cass. n. 16546/2018, Cass. nn. 701 e 702/2019, Cass. n. 12094/2019, Cass. n. 11589/2021, Cass. n. 17818/2022 e Cass. n. 3020/2023, nonché le ordinanze nn. 6870 e 6872 del 2026.
Verifiche demandate al giudice di rinvio
Nel caso concreto l’accertamento IVA era scaturito da un accesso finalizzato all’acquisizione di documenti, dal quale era derivato anche un distinto avviso di accertamento IRES per il 2009. La mancanza di un PVC contenente l’elenco delle violazioni non rende, da sola, illegittimo l’avviso IVA.
La sentenza impugnata non aveva però accertato il contenuto dei verbali di acquisizione e la data in cui la società aveva ricevuto l’ultimo “processo verbale di accesso e richiesta documenti”. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare:
- se i verbali riportino l’elenco della documentazione acquisita;
- la data di consegna alla società dell’ultimo verbale;
- se tra tale consegna e l’emissione dell’avviso di accertamento siano trascorsi almeno 60 giorni.
Accertamento IVA e precedente accertamento IRES
La società sosteneva che l’avviso IVA costituisse un’integrazione illegittima del precedente accertamento IRES, emesso per il 2009 sulla base della medesima verifica fiscale e senza elementi nuovi. La Corte respinge il motivo: l’accertamento IRES riguardava la deduzione del costo nell’anno 2009, mentre quello oggetto del giudizio riguardava la detrazione dell’IVA sulla fattura emessa nel 2010. Si tratta quindi di riprese riferite a imposte e periodi d’imposta diversi, non di una nuova valutazione del medesimo materiale probatorio ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. La Corte considera estranea alla controversia la disciplina dell’accertamento integrativo.
Passaggio in giudicato della decisione sull’IRES
È accolto il motivo con cui la società contestava l’affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui la decisione sfavorevole sull’accertamento IRES era passata in giudicato. La sentenza n. 2257/18/2016 era stata impugnata per cassazione da entrambe le parti nel giudizio n. 21784/2016, definito con ordinanza n. 25090/2026, che ha accolto il ricorso incidentale della società nella parte in cui la decisione d’appello le era sfavorevole. La CTR aveva dunque erroneamente ritenuto definitivo quel giudicato.
Esito e rinvio
La Cassazione accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il primo e il quarto motivo; rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per il nuovo esame, compresa la verifica dei verbali e del termine dilatorio, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 17 giugno 2026 e depositata il 14 settembre 2026.
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