Ordinanza del 30/08/2026 n. 24858 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Motivazione apparente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato nulla, per motivazione apparente, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che aveva riconosciuto genericamente la spettanza del regime IVA agevolato per il trasporto turistico verso le isole Eolie, senza chiarire se si trattasse dell’esenzione IVA o dell’aliquota ridotta del 10%. La sentenza è stata cassata con rinvio a diversa composizione, mentre gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria che non individua il regime IVA agevolato applicabile
Nullità della sentenza per motivazione apparente
La pronuncia riguarda il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ritenuta nulla per motivazione apparente. La Corte di cassazione ribadisce che la motivazione, pur graficamente esistente, è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione e contiene argomentazioni oggettivamente inidonee a rendere comprensibile il ragionamento seguito dal giudice. L’interprete non può supplire alle lacune motivazionali mediante congetture o ricostruzioni ipotetiche.
Il principio è stato richiamato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22232 del 2016 e comporta la nullità della decisione per error in procedendo, ai sensi delle disposizioni processuali richiamate nel ricorso.
Origine della controversia e accertamenti fiscali
La controversia traeva origine da distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2006, emessi nei confronti della società E. L. Snc e dei due soci A.A. e B.B. Gli atti riguardavano:
- il recupero di maggiori importi IRAP e IVA nei confronti della società;
- il recupero di maggiore reddito di partecipazione nei confronti dei soci.
Per quanto rilevante nel giudizio di legittimità, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’IVA relativa a operazioni che la contribuente aveva considerato esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633 del 1972.
I contribuenti avevano sostenuto che le prestazioni di trasporto di turisti da e verso le isole Eolie fossero:
- esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633 del 1972;
- in subordine, assoggettabili all’aliquota IVA ridotta del 10%.
Decisione della Corte tributaria regionale
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina, che aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti.
La Corte territoriale aveva richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 35054 del 2023 e la disciplina introdotta dall’art. 36-bis del D.L. n. 50 del 2022, convertito dalla L. n. 91 del 2022. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, la norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, aveva chiarito che l’esenzione IVA e le aliquote agevolate del 5% o del 10% previste per le prestazioni di trasporto di persone potevano applicarsi anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del prestatore, purché non fossero forniti ulteriori servizi diversi da quelli meramente accessori.
Tuttavia, la Corte tributaria si era limitata ad affermare che, nel caso concreto, doveva essere riconosciuta la «spettanza del regime agevolativo», senza precisare quale fosse il regime effettivamente applicabile.
Motivi del ricorso per cassazione
L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
- Primo motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente. L’Agenzia contestava che la Corte tributaria avesse riconosciuto genericamente il regime agevolativo senza verificare la concreta riconducibilità delle prestazioni all’art. 36-bis del D.L. n. 50 del 2022 e senza indicare se dovesse applicarsi l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633 del 1972 oppure l’aliquota ridotta del 10% prevista dalla Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al medesimo decreto.
- Secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L’Agenzia lamentava che non fosse stata valutata l’effettiva natura delle prestazioni, che comprendevano, secondo quanto dedotto dall’Ufficio, il trasporto stagionale di turisti da e verso le isole Eolie, il prelievo presso gli alberghi e accordi con agenzie, anche mediante il noleggio di pulmini e minibus.
- Terzo motivo: violazione degli artt. 3 e 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633 del 1972, della Tabella A, parte III, n. 127-novies, e dell’art. 36-bis del D.L. n. 50 del 2022, convertito dalla L. n. 91 del 2022. L’Agenzia sosteneva che la fornitura di servizi ulteriori rispetto al mero trasporto marittimo di persone con finalità turistico-ricreative escludesse il regime agevolato. In particolare, l’attività sarebbe consistita nell’organizzazione di escursioni alle isole Eolie, con tour in luoghi di interesse turistico e prelievo dei turisti presso strutture alberghiere, con un servizio più articolato nel quale il trasporto costituiva soltanto una componente strumentale.
- Quarto motivo: violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’Agenzia deduceva che la Corte tributaria avesse confermato l’annullamento dei recuperi IVA nonostante l’assenza di prova dei requisiti necessari per beneficiare del regime agevolato, il cui onere gravava sui contribuenti che ne invocavano l’applicazione, trattandosi di norme eccezionali di agevolazione fiscale.
Valutazione della Corte di cassazione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. La sentenza impugnata, pur contenendo un riferimento alla modifica normativa introdotta dall’art. 36-bis del D.L. n. 50 del 2022 e alla giurisprudenza in materia di regime IVA, non aveva individuato con precisione la regola applicata.
In particolare, il giudice di appello non aveva chiarito:
- se le prestazioni fossero esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633 del 1972;
- se fosse invece applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, richiesta dai contribuenti in via subordinata;
- se le prestazioni concrete rientrassero nell’ambito dell’art. 36-bis del D.L. n. 50 del 2022;
- se gli eventuali servizi ulteriori rispetto al trasporto fossero meramente accessori oppure costituissero prestazioni autonome e più articolate, tali da escludere l’agevolazione.
La formula utilizzata dalla Corte territoriale, riferita alla generica «spettanza del regime agevolativo», non permetteva quindi di comprendere la ratio decidendi né il percorso logico attraverso il quale era stata riformata la decisione di primo grado.
Assorbimento degli ulteriori motivi
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo. La Corte non ha pertanto esaminato nel merito, in questa fase, la natura delle prestazioni, la presenza di servizi aggiuntivi o l’eventuale assolvimento dell’onere della prova da parte dei contribuenti.
Dispositivo e rinvio
La Corte di cassazione ha:
- accolto il primo motivo di ricorso;
- dichiarato assorbiti gli altri motivi;
- cassato la sentenza impugnata;
- rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione;
- rimesso al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026 e depositata in cancelleria il 30 agosto 2026.
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