Cassazione Penale, Sentenza n. 29760/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata, oltre che per alcuni reati-fine. I fatti contestati riguardavano: la partecipazione a un'associazione operante nel territorio di Ostuni dal maggio 2022, composta da più di dieci persone e armata; alcuni episodi di detenzione e cessione di cocaina; e un'estorsione aggravata dal metodo mafioso. Con il ricorso per cassazione l'indagato deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul quadro indiziario relativo al reato associativo, contestando sia il contributo materiale sia il dolo di partecipazione; 2) erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi in ordine all'estorsione, sostenendo che la sua condotta, al più, si sarebbe limitata a un'intermediazione con il debitore e non integrava concorso nel delitto; 3) erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, evidenziando il modesto profilo criminale, il comportamento processuale e l'asserita disarticolazione del sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, c.p.p. dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza del riesame. Ha rilevato che l'avviso era stato notificato il 15 maggio 2026 e il ricorso depositato il 26 maggio 2026, quindi tardivamente. In via incidentale ha osservato anche che il deposito a mezzo PEC, anziché tramite Portale del deposito telematico degli atti penali, avrebbe comunque determinato inammissibilità alla luce della disciplina vigente dal 1 aprile 2026. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
contestazione del reato associativo in materia di stupefacenti, aggravato per il numero dei partecipi e per l'armamento del sodalizio
art. 416-bis.1 c.p.
contestata l'aggravante del metodo mafioso
art. 274 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in tema di esigenze cautelari
art. 275 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare
art. 309 c.p.p.
procedimento di riesame dell'ordinanza cautelare
art. 311, comma 1, c.p.p.
"contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione odalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento"
termine perentorio di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni sul riesame o sull'appello cautelare
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non privo di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza resa in sede di riesame cautelare deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; il deposito oltre tale termine comporta inammissibilità.
- Nei procedimenti cautelari, la tardività dell'impugnazione è causa autonoma e sufficiente di inammissibilità, assorbente rispetto alle censure di merito sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari.
- Dal 1 aprile 2026 il deposito dell'atto di impugnazione cautelare deve avvenire tramite il Portale del deposito telematico degli atti penali; il ricorso presentato via PEC, salvo le eccezioni previste per il malfunzionamento certificato del portale, è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non ricorra una causa non colpevole dell'inammissibilità.
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