Sentenza del 10/05/2017 n. 750 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Spese deducibili per la manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione degli automezzi - Percentuale applicabile sul costo complessivo - Riduzione della percentuale dichiarata dalla contribuente (svolgente attività edilizia e autotrasporto per conto terzi) dal 25% al 5%
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità di diverse componenti di costo nell'anno d'imposta 2005. In particolare, sosteneva che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione degli automezzi fossero deducibili soltanto entro il limite ordinario del 5% previsto dall'art. 102, comma 6, TUIR, e non entro il limite agevolato del 25%, poiché la contribuente non avrebbe dimostrato l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi. Contestava inoltre la deducibilità delle spese per pasti dei dipendenti, ritenendole non inerenti o non rimborsabili, e di alcune fatture emesse da una società fornitrice, ritenute riferibili a operazioni inesistenti o comunque non adeguatamente documentate.
La decisione
La CTR ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto provata l'iscrizione della società all'albo e l'esistenza dell'autorizzazione all'autotrasporto per conto terzi, riconoscendo quindi l'applicabilità del limite di deducibilità del 25% per le spese relative agli automezzi, con deduzione dell'eventuale eccedenza nei tre esercizi successivi. Ha inoltre ritenuto deducibili le spese per pasti, poiché sostenute in relazione all'attività dei dipendenti impiegati presso cantieri temporanei e non contestate nella loro effettiva fruizione. Quanto alle prestazioni di terzi, ha considerato credibile e coerente la ricostruzione documentale della contribuente, collegata ai cantieri e alle fatture emesse verso i clienti, rilevando che tale ricostruzione non era stata adeguatamente contestata dall'Ufficio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 102, comma 6, DPR 917/1986 (TUIR)
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione ... sono deducibili nel limite del 5 per cento dei costi complessivi di tutti i beni materiali ammortizzabili ... L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
La norma stabilisce il limite ordinario del 5% per la deduzione delle spese di manutenzione non capitalizzate e consente la deduzione dell'eccedenza nei cinque esercizi successivi, salvo criteri agevolati previsti per specifici settori.
Decreto ministeriale 13 luglio 1981
I soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 ... possono dedurre i costi ... relativi agli automezzi ... fino al limite del 25% ... L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi.
Per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'albo previsto dalla legge n. 298/1974, il limite ordinario del 5% è sostituito dal limite speciale del 25%, con recupero dell'eccedenza nei tre esercizi successivi.
Legge 298/1974, art. 41
Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
L'iscrizione all'albo e il possesso dell'autorizzazione costituiscono i requisiti soggettivi rilevanti per accedere al regime speciale di deduzione delle spese sugli automezzi.
Art. 51, comma 2, lettera c), DPR 917/1986 (TUIR)
Non concorrono a formare il reddito ... le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Le spese per vitto o prestazioni sostitutive relative a dipendenti impiegati in cantieri temporanei possono essere riconosciute quando risultino collegate all'organizzazione del lavoro e non sia contestata concretamente la fruizione del servizio.
Art. 109, DPR 917/1986 (già art. 75 TUIR)
I costi sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa, di competenza dell'esercizio e adeguatamente documentati. La CTR ha ritenuto inerenti le spese per pasti e sufficientemente ricostruite le prestazioni di terzi.
Art. 21, DPR 633/1972
La fattura deve contenere gli elementi necessari a identificare natura, quantità e qualità delle operazioni. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che la documentazione complessiva e la correlazione con i cantieri consentissero di provare l'effettività delle prestazioni.
Massime di principio
- Il limite agevolato del 25% per le spese di manutenzione degli automezzi non si applica automaticamente a ogni impresa che utilizzi veicoli: occorre dimostrare l'effettivo esercizio dell'autotrasporto per conto terzi, l'iscrizione all'albo previsto dalla legge n. 298/1974 e il possesso delle autorizzazioni richieste.
- La prova del requisito soggettivo può risultare da visure camerali, licenze, autorizzazioni della Motorizzazione, iscrizioni all'albo e altra documentazione riferibile allo specifico periodo d'imposta.
- Le spese per pasti dei dipendenti possono essere deducibili quando sono funzionali all'attività lavorativa, riguardano personale impiegato in cantieri o strutture temporanee e sono supportate da documentazione coerente con l'organizzazione aziendale.
- In presenza di contestazioni su fatture per operazioni inesistenti, la contribuente deve fornire una ricostruzione concreta dell'effettività delle prestazioni, ad esempio tramite rapporti con i cantieri, corrispondenza con le fatture ai clienti, prospetti delle lavorazioni e documentazione del personale. La mera irregolarità o genericità delle fatture non è necessariamente sufficiente se l'insieme degli elementi dimostra la reale esecuzione dei servizi.
- L'Amministrazione finanziaria deve esaminare e motivare autonomamente ciascuna contestazione dell'avviso. Se le diverse riprese fiscali sono autonome, l'annullamento dell'avviso deve essere valutato separatamente per ciascuna voce, ma il giudice può confermare integralmente l'annullamento quando ritenga infondate tutte le contestazioni.
- La prescrizione del reato penale non equivale automaticamente all'accertamento dell'inesistenza delle operazioni ai fini tributari: la deducibilità fiscale richiede una valutazione autonoma dell'effettività, inerenza e documentazione dei costi.
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