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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33342/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava il diritto della ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM NV al rimborso IVA con la procedura speciale di cui all'art. 38‑bis 2 d.P.R. n. 633/1972 per l'acquisto, nel primo trimestre 2016, di un bene mobile (attrezzatura aeroportuale) situato in Italia e venduto da una società belga identificata in Italia ai sensi dell'art. 35‑ter. L'Amministrazione aveva negato la procedura semplificata sostenendo che l'acquirente aveva effettuato un'operazione attiva nel territorio italiano e dunque doveva usare la procedura ordinaria di rimborso; la contribuente invece sosteneva di poter usare la procedura speciale poiché il bene era stato successivamente concesso in leasing alla venditrice estera che aveva assoggettato l'IVA in Belgio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Abruzzo che aveva invece accolto l'appello della ING, e decidendo nel merito ha rigettato l'originario ricorso della ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM NV. La Corte ha ritenuto che, essendo la compravendita avvenuta sul territorio italiano e avendo l'operazione di leasing successiva ad essa riguardato lo stesso bene situato in Italia, la procedura speciale di art. 38‑bis 2 non era applicabile (ricorrevano le esclusioni previste dalla norma). Di conseguenza il credito IVA poteva essere recuperato solo mediante la procedura ordinaria (art. 38‑ter) previa identificazione o rappresentanza in Italia. La ING è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese.

Norme richiamate

  • art. 38‑bis 2 d.P.R. n. 633/1972

    la norma interdice, infatti, l'accesso alla peculiare procedura ... ai soggetti che nel periodo di riferimento "disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato", ma anche ai soggetti che abbiano "ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74‑septies"

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che la procedura semplificata è preclusa quando il contribuente estero abbia effettuato in Italia operazioni 'diverse' rispetto a quelle per le quali la procedura è prevista; nel caso concreto la successiva locazione finanziaria del medesimo bene è stata considerata un'operazione ostativa all'accesso alla procedura speciale.

  • art. 38‑ter d.P.R. n. 633/1972

    Individua la procedura ordinaria per il rimborso dell'IVA ai soggetti non stabiliti in Italia; la Corte ha ritenuto che la società estera dovesse avvalersi di tale procedura, previa identificazione o nomina di rappresentante fiscale in Italia.

  • art. 35‑ter d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina l'identificazione ai fini IVA in Italia di soggetti non residenti; nel caso la venditrice era identificata in Italia ai sensi di tale norma, circostanza che contribuisce a radicare la territorialità dell'operazione e il relativo obbligo IVA nel territorio nazionale.

  • art. 74‑septies d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come riferimento alle tipologie di operazioni espressamente contemplate tra le esclusioni dalla procedura semplificata; la norma aiuta a delimitare quali operazioni consentono l'accesso alla procedura speciale e quali lo escludono.

Massime di principio

  • Se un bene è acquistato e si trova fisicamente in Italia, l'operazione si considera territoriale italiana e il relativo credito IVA riconosce il diritto al rimborso, ma il canale di rimborso dipende dalla natura delle operazioni effettuate in Italia.
  • La procedura speciale di rimborso (art. 38‑bis 2) è preclusa quando il soggetto estero ha effettuato nel territorio italiano operazioni diverse da quelle espressamente ammesse; operazioni successive collegate al medesimo bene (es. leasing sullo stesso bene) possono rientrare nelle esclusioni e impedire l'accesso alla corsia semplificata.
  • In presenza di operazioni imponibili in Italia il soggetto estero deve usare la procedura ordinaria di rimborso (art. 38‑ter), che richiede l'identificazione fiscale in Italia o la nomina di un rappresentante fiscale.
  • La qualificazione della controparte (se identificata in Italia ai sensi dell'art. 35‑ter) e la localizzazione del bene sono elementi centrali per determinare la territorialità e, di conseguenza, la procedura corretta per il recupero dell'IVA.
  • Per evitare contestazioni è consigliabile, prima di richiedere il rimborso con la procedura semplificata, verificare se vi siano operazioni collegate o una stabile organizzazione in Italia che possano escludere l'accesso alla procedura speciale; in caso di dubbio va scelta la procedura ordinaria o va preventivamente effettuata l'identificazione in Italia.

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