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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14514/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Battista impugna la sentenza d'appello che lo ha dichiarato colpevole e condannato al risarcimento danni, sostenendo: 1) che doveva essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado; 2) difetto dell'elemento oggettivo del reato di resistenza ex art. 337 c.p. perché non sarebbe stata impedita la notifica (la condotta sarebbe equivalsa a un 'rifiuto di ricevere' equiparabile alla notifica a mani proprie ex art. 138 c.p.c.); 3) mancata contemporaneità fra atto del pubblico ufficiale e violenza; 4) assenza dell'elemento soggettivo per trattarsi di reazione impulsiva dettata dallo stato d'ansia; 5) errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che sarebbe interessata (parte civile) e le cui dichiarazioni sarebbero in contrasto con il referto medico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la prescrizione è maturata dopo la sentenza di primo grado ma prima di quella di secondo grado, tuttavia l'appello della parte civile è ammissibile ai soli effetti della responsabilità civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p.; la Corte d'appello ha potuto rinnovare l'istruttoria e accertare la responsabilità civile ai sensi di legge; l'elemento oggettivo del reato di resistenza contempla l'opposizione all'atto del pubblico ufficiale (non necessariamente l'impedimento assoluto) e la correlazione causale tra atto e violenza è rilevante più della stretta contemporaneità cronologica; lo stato emotivo del ricorrente non esclude l'imputabilità in assenza di una patologia che lo giustifichi (art. 90 c.p.); la valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale manifesto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Consente alla parte civile di proporre impugnazione 'ai soli effetti della responsabilità civile' contro la sentenza di proscioglimento; autorizza il giudice dell'impugnazione a decidere sulle statuizioni civili anche se non vi era precedente statuizione in primo grado.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Regola la sorte delle statuizioni civili in caso di riforma per prescrizione o amnistia; la Corte rileva che non limita la devoluzione delle questioni civili al solo caso di condanna in primo grado.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel caso di riforma di una pronuncia assolutoria la Corte d'appello può rinnovare l'istruttoria; la regola è applicabile anche quando il thema decidendum è limitato alle statuizioni civili.

  • art. 337 cod. pen.

    Delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale: la fattispecie comprende l'opposizione all'atto del pubblico ufficiale tramite violenza o minaccia; non richiede necessariamente l'impedimento assoluto del compimento dell'atto né la contemporaneità cronologica stretta, essendo rilevante la correlazione causale.

  • art. 138 cod. proc. civ.

    Regola gli effetti della notifica a mani proprie; il ricorrente aveva sostenuto che il rifiuto di ricevere la copia fosse equipollente alla notifica a mani proprie, ma la Corte ha ritenuto tale valutazione inconferente rispetto alla rilevanza penale del comportamento.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione delle prove e l'apprezzamento della credibilità; la Corte ricorda che l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e non censurabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali manifesti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Prevede regole sul valore probatorio delle dichiarazioni; la Corte osserva che le disposizioni non si applicano al medesimo modo alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere valutate autonome se ben motivate.

  • art. 90 cod. pen.

    Stabilisca l'irrilevanza degli stati emotivi e passionali quale giustificazione automatica: lo stato emotivo non esclude l'imputabilità salvo condizioni patologiche debitamente provate.

Massime di principio

  • Se la prescrizione matura tra primo e secondo grado, la parte civile può comunque appellare ai soli effetti civili e il giudice d'appello può rinnovare l'istruttoria per decidere sulla responsabilità civile (art. 576 c.p.p.).
  • Il reato di resistenza si configura con la 'opposizione' all'atto del pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia; non è necessario dimostrare l'impedimento assoluto all'esecuzione dell'atto né una contemporaneità cronologica stretta, purché sussista una correlazione causale fra atto e reazione violenta.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate dal giudice, fondare un'accusa anche senza riscontri esterni; la valutazione della loro attendibilità è tipicamente di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Gli stati emotivi o reazioni impulsive non escludono automaticamente il dolo o l'imputabilità: per ottenere un'esclusione o una diminuzione di responsabilità occorre provare una condizione psicopatologica o una causa giustificativa rilevante.
  • In giudizio penale la distinzione tra effetti penali e civili è importante: l'estinzione del reato per prescrizione non impedisce il riconoscimento della responsabilità civile e il risarcimento dei danni quando la parte civile eserciti l'impugnazione secondo le norme procedurali.

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