Cassazione Penale, Sentenza n. 14514/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Battista impugna la sentenza d'appello che lo ha dichiarato colpevole e condannato al risarcimento danni, sostenendo: 1) che doveva essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado; 2) difetto dell'elemento oggettivo del reato di resistenza ex art. 337 c.p. perché non sarebbe stata impedita la notifica (la condotta sarebbe equivalsa a un 'rifiuto di ricevere' equiparabile alla notifica a mani proprie ex art. 138 c.p.c.); 3) mancata contemporaneità fra atto del pubblico ufficiale e violenza; 4) assenza dell'elemento soggettivo per trattarsi di reazione impulsiva dettata dallo stato d'ansia; 5) errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che sarebbe interessata (parte civile) e le cui dichiarazioni sarebbero in contrasto con il referto medico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la prescrizione è maturata dopo la sentenza di primo grado ma prima di quella di secondo grado, tuttavia l'appello della parte civile è ammissibile ai soli effetti della responsabilità civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p.; la Corte d'appello ha potuto rinnovare l'istruttoria e accertare la responsabilità civile ai sensi di legge; l'elemento oggettivo del reato di resistenza contempla l'opposizione all'atto del pubblico ufficiale (non necessariamente l'impedimento assoluto) e la correlazione causale tra atto e violenza è rilevante più della stretta contemporaneità cronologica; lo stato emotivo del ricorrente non esclude l'imputabilità in assenza di una patologia che lo giustifichi (art. 90 c.p.); la valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale manifesto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 576 cod. proc. pen.
Consente alla parte civile di proporre impugnazione 'ai soli effetti della responsabilità civile' contro la sentenza di proscioglimento; autorizza il giudice dell'impugnazione a decidere sulle statuizioni civili anche se non vi era precedente statuizione in primo grado.
art. 578 cod. proc. pen.
Regola la sorte delle statuizioni civili in caso di riforma per prescrizione o amnistia; la Corte rileva che non limita la devoluzione delle questioni civili al solo caso di condanna in primo grado.
art. 603 cod. proc. pen.
Nel caso di riforma di una pronuncia assolutoria la Corte d'appello può rinnovare l'istruttoria; la regola è applicabile anche quando il thema decidendum è limitato alle statuizioni civili.
art. 337 cod. pen.
Delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale: la fattispecie comprende l'opposizione all'atto del pubblico ufficiale tramite violenza o minaccia; non richiede necessariamente l'impedimento assoluto del compimento dell'atto né la contemporaneità cronologica stretta, essendo rilevante la correlazione causale.
art. 138 cod. proc. civ.
Regola gli effetti della notifica a mani proprie; il ricorrente aveva sostenuto che il rifiuto di ricevere la copia fosse equipollente alla notifica a mani proprie, ma la Corte ha ritenuto tale valutazione inconferente rispetto alla rilevanza penale del comportamento.
art. 533 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle prove e l'apprezzamento della credibilità; la Corte ricorda che l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e non censurabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali manifesti.
art. 192 cod. proc. pen.
Prevede regole sul valore probatorio delle dichiarazioni; la Corte osserva che le disposizioni non si applicano al medesimo modo alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere valutate autonome se ben motivate.
art. 90 cod. pen.
Stabilisca l'irrilevanza degli stati emotivi e passionali quale giustificazione automatica: lo stato emotivo non esclude l'imputabilità salvo condizioni patologiche debitamente provate.
Massime di principio
- Se la prescrizione matura tra primo e secondo grado, la parte civile può comunque appellare ai soli effetti civili e il giudice d'appello può rinnovare l'istruttoria per decidere sulla responsabilità civile (art. 576 c.p.p.).
- Il reato di resistenza si configura con la 'opposizione' all'atto del pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia; non è necessario dimostrare l'impedimento assoluto all'esecuzione dell'atto né una contemporaneità cronologica stretta, purché sussista una correlazione causale fra atto e reazione violenta.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate dal giudice, fondare un'accusa anche senza riscontri esterni; la valutazione della loro attendibilità è tipicamente di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Gli stati emotivi o reazioni impulsive non escludono automaticamente il dolo o l'imputabilità: per ottenere un'esclusione o una diminuzione di responsabilità occorre provare una condizione psicopatologica o una causa giustificativa rilevante.
- In giudizio penale la distinzione tra effetti penali e civili è importante: l'estinzione del reato per prescrizione non impedisce il riconoscimento della responsabilità civile e il risarcimento dei danni quando la parte civile eserciti l'impugnazione secondo le norme procedurali.
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