Cassazione Penale, Ordinanza n. 25316/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti. L'unico motivo riguardava la contestazione dell'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale: secondo il ricorrente, la recidiva sarebbe stata illegittimamente ritenuta. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato un precedente specifico commesso nel quinquennio precedente e la conseguente persistenza della ricaduta nel reato, quale indice di continuità con pregresse scelte delinquenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla recidiva specifica infraquinquennale, poiché il giudice di merito aveva svolto una valutazione concreta dei precedenti e della loro attitudine a mostrare una perdurante inclinazione a delinquere, non limitandosi a registrare la mera esistenza di precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna impugnata
art. 133 c.p.
criterio di valutazione che il giudice deve utilizzare per apprezzare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ai fini della recidiva
art. 616 c.p.p.
norma che impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La recidiva non può essere affermata come mera constatazione dell'esistenza di precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta della loro significatività sintomatica rispetto alla personalità dell'imputato e al nuovo fatto.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., se e in quale misura la precedente attività criminosa sia indice di una perdurante inclinazione a delinquere e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del procedimento.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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