Cassazione Penale, Sentenza n. 08661/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10/09/2025 che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e, contestualmente, aveva ammesso il condannato alla semilibertà. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse fondato il rigetto in via quasi esclusiva sulla gravità dei reati e su presunte frequentazioni con soggetti pregiudicati, senza valutare adeguatamente i positivi risultati trattamentali raccolti nella relazione di sintesi e senza chiarire la natura e l'intensità dei rapporti familiari riportati dalle Forze dell'Ordine. Denunciava inoltre contraddittorietà motivazionale poiché gli stessi elementi positivi sono stati valorizzati per concedere la semilibertà ma trascurati per l'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato gravi vizi di motivazione: il Tribunale aveva dato peso pressoché esclusivo alla gravità dei reati e all'epoca recente della commissione senza compiuta ricostruzione storica dei fatti, non ha considerato adeguatamente la durata della pena e il periodo già scontato, ha formulato valutazioni contraddittorie sui rilievi delle Forze dell'Ordine (senza specificare natura e intensità dei collegamenti) e ha omesso di valorizzare coerentemente la relazione di sintesi sul percorso rieducativo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame libero nell'esito ma privo dei vizi motivazionali evidenziati.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione; richiede che il processo di emenda sia significativamente avviato e che il giudice valuti la condotta successiva al reato e gli elementi indicativi di reinserimento sociale.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del rinvio a seguito dell'annullamento di un decreto presidenziale di inammissibilità; rilevante per la vicenda processuale di rinvio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza/contraddittorietà della motivazione.
art. 47 ter legge 26 luglio 1975 n. 354
Richiamato nella sentenza in relazione ai limiti di pena per l'ammissibilità di talune misure alternative (contesto normativo relativo ai limiti ed alle alternative alla detenzione).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e legge 2 ottobre 1967 n. 895
Norme facenti riferimento ai reati per i quali il condannato è stato giudicato; la gravità della fattispecie è elemento da considerare nel giudizio prognostico, ma non può costituirne l'unico e prevalente fondamento senza adeguata motivazione.
Massime di principio
- Il giudice che decide sull'affidamento in prova deve valutare in modo equilibrato sia la gravità del fatto e i precedenti sia la condotta successiva al reato e gli elementi concreti di risocializzazione; non può fondare il diniego solo sulla gravità del reato.
- Le informazioni di polizia giudiziaria circa rapporti con soggetti pregiudicati devono essere specificate: natura, intensità e attualità dei collegamenti vanno chiarite; la mera parentela non giustifica automaticamente la persistenza della pericolosità sociale.
- Se il Tribunale valorizza positivamente la relazione trattamentale per concedere una misura (es. semilibertà), deve spiegare perché tali stessi elementi non sono ritenuti sufficienti per una misura alternativa più favorevole; contraddizioni evidenti nella motivazione possono determinare l'annullamento in Cassazione.
- Nella motivazione devono comparire ricostruzione analitica dei fatti rilevanti, considerazione della pena residua e del tempo già scontato, e un bilanciamento articolato degli indicatori di rischio e di reinserimento; la mancanza di tale passaggio logico-formale è vizio motivazionale rilevante.
- In presenza di motivazione carente o contraddittoria la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la valutazione libera sul merito purché correttamente motivata.
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