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Sentenza

Sentenza n. 2078/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202507003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta per il nolo di cassoni, il prelievo, il trasporto e lo smaltimento o recupero di sabbie derivanti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, nonché successivo provvedimento integrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo, in primo luogo, che l'aggiudicataria non possedesse i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis, poiché, pur avendo dichiarato l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 4, classe C, e nella categoria 8, classe A, avrebbe inteso utilizzare veicoli di terzi non indicati nella propria autorizzazione e non appartenenti a soggetti iscritti all'Albo nella categoria pertinente. Ha inoltre dedotto che il rinvio a giudizio dell'aggiudicataria, del legale rappresentante e del responsabile tecnico per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. integrasse una causa di esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, quale grave illecito professionale o ambientale. Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione della stazione appaltante, sia per non avere adeguatamente valutato le misure di self-cleaning adottate dall'aggiudicataria, sia per non avere approfondito la posizione del legale rappresentante, per il quale era stato prodotto il certificato del casellario giudiziale ma non quello dei carichi pendenti. In appello sono state inoltre prospettate doglianze relative al subappalto, ritenute nuove rispetto al ricorso di primo grado. L'appellante ha chiesto anche l'aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR Lombardia. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il disciplinare collocasse la disponibilità delle attrezzature richieste tra i requisiti di esecuzione e non tra quelli di partecipazione: l'aggiudicataria non doveva quindi dimostrarne la proprietà al momento dell'offerta, potendo procurarsele entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con il tenore letterale della lex specialis, con la scheda tecnica e con i principi di favor partecipationis, affidamento, trasparenza e proporzionalità. Né il disciplinare né il d.m. n. 120/2014 imponevano al concorrente qualificatosi come trasportatore di utilizzare esclusivamente mezzi propri o veicoli noleggiati da soggetti a loro volta iscritti all'Albo nella categoria indicata. Le censure sul subappalto sono state dichiarate inammissibili perché nuove in appello. Quanto al secondo motivo, il rinvio a giudizio per il reato ambientale non è stato ritenuto causa di esclusione né automatica né non automatica: la mera pendenza del procedimento penale non costituisce condotta debitamente accertata e i fatti erano comunque estranei al periodo triennale rilevante. La circostanza che l'impresa avesse successivamente conseguito l'iscrizione all'Albo nella categoria 8, classe A, senza limiti quantitativi, eliminava inoltre il rischio di reiterazione. Il terzo motivo è stato respinto sulla base del principio secondo cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente l'esclusione, ma non è tenuta a motivare analiticamente l'ammissione quando non vi sia una contestazione in gara; la motivazione dell'ammissione può risultare anche implicitamente o per facta concludentia. Anche il quarto motivo è stato respinto: le dichiarazioni rese in gara fornivano un quadro esaustivo della posizione del legale rappresentante e del responsabile tecnico, delle misure di self-cleaning e della pendenza penale del primo, senza omissione di elementi rilevanti. Sono state conseguentemente respinte anche le domande di aggiudicazione, di inefficacia del contratto e di risarcimento. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro per ciascuna delle due parti appellate, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti e alle condizioni di partecipazione alla procedura di gara.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai concorrenti.

  • art. 90, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Disciplina la comunicazione dell'aggiudicazione cui si riferisce l'atto impugnato.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la prospettata causa di esclusione connessa a un grave illecito professionale o ambientale.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la valutazione delle misure di self-cleaning adottate dall'operatore economico.

  • art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla qualificazione della vicenda penale come possibile grave illecito professionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per il dedotto difetto di motivazione dell'aggiudicazione e dell'istruttoria compiuta dalla stazione appaltante.

  • art. 15 d.m. Ambiente n. 120/2014

    Richiamato in relazione all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e all'utilizzabilità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Il rinvio a giudizio per tale reato non è stato ritenuto, da solo, sufficiente a integrare una causa di esclusione, in assenza di una condotta debitamente accertata e considerata anche l'adozione di misure idonee a prevenire la reiterazione.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria e le misure organizzative adottate sono state ritenute idonee a fornire alla stazione appaltante un quadro esaustivo della vicenda e della posizione dei soggetti interessati.

  • art. 105 c.p.a.

    Il principio del divieto di domande o censure nuove in appello è stato applicato alle doglianze relative al subappalto, non dedotte in primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis colloca la disponibilità di attrezzature e mezzi tra i requisiti di esecuzione, il concorrente non è tenuto a dimostrarne il possesso o la proprietà al momento della presentazione dell'offerta; tale disponibilità deve essere assicurata entro il termine previsto per l'avvio o l'esecuzione del servizio.
  • In caso di incertezza interpretativa della lex specialis, la disposizione va letta, ove compatibile con il testo, secondo i principi di favor partecipationis, affidamento, trasparenza e proporzionalità, evitando di trasformare un requisito di esecuzione in requisito di partecipazione.
  • La mera pendenza di un procedimento penale o il rinvio a giudizio non costituiscono automaticamente una causa di esclusione per grave illecito professionale: occorre una condotta debitamente accertata e una concreta valutazione della sua rilevanza, anche alla luce delle misure di self-cleaning e del rischio di reiterazione.
  • La stazione appaltante deve motivare puntualmente l'esclusione del concorrente, mentre, quando non vi sia una contestazione in gara, non è necessariamente tenuta a esplicitare analiticamente le ragioni dell'ammissione, che possono risultare anche implicitamente o per facta concludentia.
  • Sono inammissibili in appello le censure relative a profili dell'aggiudicazione non dedotti nel ricorso di primo grado, in applicazione del divieto di nova.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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