Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 870/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2205//2021 pubblicata il 16.12.2021, emessa dal Tribunale di Salerno, notificata il 3.2.2022, passata in giudicato il 7.3.2022.

Giustizia amministrativa202501914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Salerno

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2205/2021 del Tribunale di Salerno, notificata il 3 febbraio 2022 e passata in giudicato il 7 marzo 2022. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato a mezzo PEC il 4 novembre 2025 e depositato il 22 novembre 2025. Il TAR ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la questione dell'irricevibilità per tardività del deposito, rilevando che nel rito dell'ottemperanza trova applicazione il termine perentorio di quindici giorni, dimidiato rispetto al termine ordinario, decorrente dalla notificazione del ricorso. Poiché il deposito è avvenuto oltre tale termine, il ricorrente non ha rispettato il termine processuale previsto per la procedibilità della domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per intempestività del deposito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il giudice ha ritenuto già spirato, alla data del 22 novembre 2025, il termine perentorio di quindici giorni, dimidiato nel rito dell'ottemperanza, decorrente dalla notificazione del ricorso avvenuta il 4 novembre 2025. La decisione è stata adottata d'ufficio dopo la segnalazione della questione alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    sollevava di ufficio ex art. 73 c.p.a., la questione della irricevibilità del ricorso per intempestività del deposito

    Consente al giudice di sottoporre d'ufficio alle parti una questione rilevata ai fini della decisione, assicurando il contraddittorio prima della pronuncia.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Si impone, pertanto, la declaratoria di irricevibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di irricevibilità del ricorso quando lo stesso è proposto o depositato oltre il termine previsto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il termine per il deposito del ricorso nel rito camerale dell'ottemperanza è dimidiato; nel caso concreto il termine applicato dal TAR è stato individuato in quindici giorni dalla notificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso è perentorio e, secondo quanto affermato nella decisione, è dimidiato in quindici giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso; il deposito effettuato oltre tale termine comporta l'irricevibilità della domanda.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio la tardività del deposito e deve sottoporre previamente la relativa questione alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., prima di definire il giudizio.
  • La tardività del deposito del ricorso per ottemperanza determina l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esame del merito dell'asserito inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.