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Sentenza

Sentenza n. 1382/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 153/2024 pubblicata il 03.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Mantova – Sez. Lav., passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;

Giustizia amministrativa202501119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, Sezione lavoro, n. 153 del 3 luglio 2024, passata in giudicato, sul riconoscimento del beneficio della Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, n. 153 del 3 luglio 2024, non appellata e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2023/24, condannando il Ministero a mettere a disposizione € 2.000 complessivi tramite la Carta elettronica. Deduceva che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 17 marzo 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l'Amministrazione fosse rimasta inerte. Chiedeva l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento, una penalità di mora e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza: il 3 dicembre 2025 Sogei ha accreditato nel Borsellino elettronico l'importo di € 2.000. Quanto alle spese, ha applicato il principio di soccombenza virtuale, rilevando che l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso di ottemperanza. Ha quindi condannato il Ministero a pagare € 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta né pronunciata la penalità di mora, essendo intervenuta l'esecuzione.

Norme richiamate

  • artt. 114 e ss. c.p.a.

    Con ricorso notificato in data 25 settembre 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Mantova, sezione lavoro n. 153 del 3 luglio 2024, nella parte in cui ha dichiarato il diritto del ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2023/2024, relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; e per l’effetto ha condannato il Ministero intimato a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica.

    Gli artt. 114 e seguenti c.p.a. costituiscono la base dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

    La disposizione è richiamata per il termine dilatorio di 120 giorni applicabile prima di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, e di fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

    La penalità di mora è indicata come misura richiesta in caso di persistente inadempimento; la sentenza non la applica, poiché l'Amministrazione ha eseguito il giudicato durante il processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato da parte dell'Amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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