Cassazione Penale, Sentenza n. 28611/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in riforma della decisione del GIP, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e ha rideterminato la pena per i reati residui (complessivamente anni 11, mesi 11 e giorni 1). Il ricorrente deduce: (1) mancanza e illogicità di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. applicato ai reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990, lamentando una disparità di trattamento rispetto al coimputato Antonio Bevilacqua (diversa modulazione degli aumenti per reati del comma 1 e comma 4); (2) violazione di legge per l'applicazione della recidiva unitamente al riconoscimento della continuazione, sostenendo l'incompatibilità tra i due istituti e che la recidiva non può avere ad oggetto reati anteriori alla formazione del giudicato che la giustifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato: la differente misura degli aumenti ex art. 81 c.p. tra coimputati non costituisce automaticamente vizio di motivazione, dovendosi provare l'assoluta omogeneità delle posizioni e dei contributi al fatto; la pena deve essere individualizzata in base ai parametri dell'art. 133 c.p. Inoltre, il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento precedente e poteva quindi limitarsi a ricalcolare gli aumenti seguendo quelle coordinate, nonostante successiva pronuncia delle Sezioni Unite che richiede motivazione distinta per ogni reato satellite. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e reiterativo di censure già esaminate; la Corte ribadisce che recidiva e continuazione possono coesistere e applicarsi cumulativamente se ne ricorrono le condizioni. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somme in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (aumenti per continuazione)
art. 81 cod. pen., commi rilevanti
L'aumento per continuazione è suscettibile di modulazione in rapporto alla individualizzazione della pena; nel caso di rinvio il giudice è vincolato al principio fissato nella decisione di annullamento anche se successivamente modificato dalla giurisprudenza di legittimità
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina stupefacenti)
art. 73, comma 1 e comma 4
I reati previsti dall'art. 73 sono stati oggetto di aumento di pena ai fini del calcolo complessivo; la Corte ha valutato singolarmente la rilevanza delle condotte per l'applicazione degli aumenti
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Il riconoscimento del concorso formale o materiale non comporta automaticamente sovrapponibilità dei contributi individuali; differenze di apporto giustificano trattamenti sanzionatori differenti tra coimputati
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La pena deve essere individualizzata in base a numerosi parametri (gravità, personalità del reo, capacità a delinquere), giustificando differenze tra coimputati
art. 628 cod. proc. pen. (norma richiamata per inammissibilità)
Richiamata per dichiarare inammissibile il motivo formulato in termini generici e reiterativi
Giurisprudenza: Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)
Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021
Secondo le Sezioni Unite il giudice, nel calcolare la pena complessiva per il reato continuato, deve motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia tale principio non può essere invocato dal giudice di rinvio quando questi è vincolato al principio enunciato nella sentenza di annullamento precedente
Giurisprudenza: Sez. U., n. 9148 del 17/04/1996 (Zucca) e successive
Sez. U., n. 9148 del 17/04/1996 e pronunce di legittimità richiamate
Costante giurisprudenza che riconosce la compatibilità tra l'applicazione della recidiva e quella della continuazione qualora ne ricorrano i presupposti
Massime di principio
- La differenza di trattamento sanzionatorio tra coimputati nello stesso procedimento non costituisce automaticamente motivo di annullamento: occorre provare la piena omogeneità delle posizioni e dei contributi al fatto
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento e deve attenersi a quello, anche se successivamente la giurisprudenza della Corte di legittimità ha mutato orientamento
- Recidiva e continuazione sono istituti compatibili e possono essere applicati cumulativamente se sussistono i requisiti per entrambi; la recidiva può incidere sul reato base e la continuazione sugli altri
- Le determinazioni degli aumenti di pena per continuazione richiedono motivazione: le Sezioni Unite hanno chiesto motivazione distinta per ciascun reato satellite, ma tale regola può non applicarsi quando il giudice sia vincolato a precedenti coordinate stabilite nella sentenza di annullamento
- Nel merito della determinazione della pena esiste un ampio margine di apprezzamento in capo al giudice di merito, dato il carattere fortemente personalizzabile dei parametri dell'art. 133 c.p.; censure generiche sulla 'pena esigua' o sulla 'maggiore pericolosità' vanno motivate in modo specifico
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