Sentenza n. 93/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione a firma del dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Cervia avente ad oggetto “Istanza ex art. 2 L. 241/1990, per la rimozione del vincolo alberghiero in relazione all’immobile sito in Via VII Traversa 6F – Milano Marittima” in cui si è ritenuto che l’immobile di cui trattasi non rientra nella casistica in cui è ammesso il cambio d’uso verso altra destinazione, confermando quindi l’impossibilità di procedere alla rimozione del vincolo alberghiero gravante sullo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di rimozione del vincolo alberghiero e di cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Milano Marittima
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore turistico-ricettivo)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che ha respinto l’istanza di rimozione del vincolo alberghiero gravante su un residence composto da 18 unità abitative, ritenendo che l’immobile non rientrasse nei casi in cui il PUG consentiva il cambio di destinazione d’uso. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego in via derivata rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche del RUE e del PUG che vietavano il cambio d’uso a funzioni abitative per le strutture ricettive alberghiere con più di dieci camere, nonché rispetto agli atti comunali di approvazione e conferma di tali previsioni. Ha rappresentato la perdurante crisi economica dell’attività alberghiera e la necessità di destinare l’immobile ad altre funzioni. Nelle more, il ricorso straordinario proposto contro gli atti urbanistici presupposti è stato accolto con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base del parere del Consiglio di Stato, che aveva ritenuto illegittima l’imposizione di fatto di un vincolo alberghiero permanente, per avere l’amministrazione trascurato la perdita di convenienza economico-produttiva dell’impresa e introdotto presupposti non previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego comunale per invalidità derivata. Il provvedimento impugnato si fondava infatti sulle previsioni urbanistiche che vietavano il cambio di destinazione d’uso per le strutture con più di dieci camere; tali previsioni erano state successivamente annullate in sede di ricorso straordinario, essendo state ritenute illegittime perché determinavano, in concreto, un vincolo alberghiero permanente sull’edificio e non consideravano la perdita di convenienza economico-produttiva dell’attività. Venuto meno il fondamento normativo-urbanistico del diniego, anche quest’ultimo risultava illegittimo per invalidità derivata. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della mancata costituzione del Comune e della novità della questione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Istanza ex art. 2 L. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza presentata dalla società per ottenere una determinazione amministrativa sulla rimozione del vincolo alberghiero; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione dell’articolo.
art. 39 d.P.R. 327/2001
il mantenimento del vincolo alberghiero … non si configura come un’alterazione delle condizioni di godimento del bene rispetto alla situazione pregressa
Il Comune aveva escluso l’obbligo di indennità ritenendo che il mantenimento del vincolo non alterasse le condizioni di godimento del bene; tale profilo non costituisce la ratio della decisione finale.
art. 30 l.r. Emilia-Romagna 15/2013
contributo straordinario previsto dall’art. 30 della L.R. n. 15/2013
La norma è richiamata nell’osservazione presentata dalla società come possibile disciplina economica del cambio d’uso; la sentenza non decide specificamente sulla sua applicazione.
art. 3, comma 4, l.r. Emilia-Romagna 24/2017
disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 4 della L.R. Emilia Romagna n. 24/2017
La disposizione è richiamata per l’approvazione del nuovo PUG in regime transitorio; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 5.8.2 RUE del Comune di Cervia
non è ammesso il cambio d’uso a funzioni abitative per le strutture ricettive alberghiere con un numero di camere superiore a 10
La previsione urbanistica è indicata come fondamento del divieto di cambio d’uso successivamente ritenuto illegittimo perché idoneo a imporre di fatto un vincolo alberghiero permanente senza considerare la perdita di convenienza economico-produttiva.
art. 8.10.3 PUG del Comune di Cervia
all’interno dei c.d. “Tessuti turistico-ricettivi ad alta densità” non è ammesso il cambio di destinazione d’uso per le strutture ricettive alberghiere con più di dieci camere
La previsione, applicata all’immobile con 18 unità, costituiva il presupposto del diniego ed è stata annullata in sede di ricorso straordinario perché determinava un vincolo alberghiero sostanzialmente permanente.
Massime di principio
- Una disciplina urbanistica che vieti il cambio di destinazione d’uso di una struttura ricettiva alberghiera sulla sola base del numero delle camere, senza consentire di considerare la perdita di convenienza economico-produttiva dell’attività, può tradursi nell’imposizione di fatto di un vincolo alberghiero permanente ed è illegittima quando introduca presupposti non previsti dalla legge.
- Il provvedimento amministrativo fondato su una disciplina urbanistica successivamente annullata è illegittimo per invalidità derivata, quando la rimozione della disciplina presupposta privi l’atto applicativo del suo fondamento giuridico.
- Nella disciplina urbanistica delle strutture turistico-ricettive, la tutela della vocazione turistica dell’area non consente di ignorare in assoluto la concreta perdita di convenienza economico-produttiva dell’attività né di impedire senza limiti temporali ogni possibile fuoriuscita dal mercato alberghiero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →