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Sentenza

Sentenza n. 10671/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2024, n. 1187, pubblicata sul B.U.R.L. del 2 gennaio 2025, avente ad oggetto “Approvazione "Nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale" e delle "Indicazioni metodologiche" in attuazione del D.M. 25 novembre 2024 "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024; disposizioni per la validità delle prescrizioni di medicina specialistica ambulatoriale, con i relativi Allegati denominati con i numeri “1” e “2; - per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024 (prot. n. 272 del 26 novembre 2024), pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024, inclusa la “Relazione Illustrativa e Metodologica” (Allegato 1 del Decreto Ministeriale), e l’elenco delle prestazioni (nomenclatore) e delle relative tariffe (tariffario) contenute nell’Allegato 2 (del Decreto Ministeriale) denominato “Prestazioni di ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE”, con esclusione dall’impugnativa della parte collegata alle tariffe per l’assistenza protesica; - per quanto occorrer possa, dell’Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, Rep. Atti n. 204/CSR del 14 novembre 2024, per la parte relativa all’approvazione dello Schema di Decreto concernente le prestazioni della Specialistica ambulatoriale; - di ogni atto collegato, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto

Giustizia amministrativa202503852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2024, n. 1187, di recepimento del nuovo nomenclatore tariffario regionale, nonché il D.M. 25 novembre 2024 sulle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)

Prevale il privato

La controversia

Le strutture ricorrenti, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale nei settori della diagnostica per immagini, della diagnostica di laboratorio, della polispecialistica e della riabilitazione, hanno impugnato la deliberazione regionale di recepimento del nuovo nomenclatore tariffario e, quale atto presupposto, il D.M. 25 novembre 2024. Sono stati dedotti, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione nella determinazione delle tariffe: l’attività della Commissione Tariffe non avrebbe rispettato le indicazioni metodologiche formulate da Agenas nei pareri del 2022 e del 2024; l’amministrazione non avrebbe spiegato le ragioni dell’eventuale discostamento da tali indicazioni; i costi dei fattori produttivi e gli ulteriori elementi previsti dall’art. 8-sexies, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 non sarebbero stati determinati sulla base di dati aggiornati e completi; il campione di strutture pubbliche e private utilizzato per la rilevazione dei costi sarebbe stato non rappresentativo e non adeguatamente individuato o documentato; infine, il confronto con i tariffari regionali sarebbe stato svolto acquisendo i relativi valori senza verificare criticamente le metodologie impiegate e senza distinguere tra tariffe fondate su effettive analisi dei costi e tariffe frutto di mere politiche tariffarie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso richiamando, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le precedenti sentenze della stessa Sezione, tra cui la sentenza n. 16399/2025, che avevano annullato il D.M. 25 novembre 2024 per carenza di adeguata istruttoria. Il giudice ha ritenuto assorbente il vizio relativo all’istruttoria a supporto delle singole scelte tariffarie. In particolare, l’amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi con le osservazioni tecniche formulate da Agenas, pur trattandosi di pareri non vincolanti, e avrebbe dovuto svolgere una rigorosa istruttoria sui costi effettivi, sulla rappresentatività delle strutture campione e sulla metodologia dei tariffari regionali utilizzati come parametro comparativo. L’illegittimità del decreto ministeriale presupposto ha comportato anche la caducazione della deliberazione regionale che ne aveva recepito i contenuti. L’annullamento del D.M. 2024 e dei relativi allegati è stato disposto con efficacia differita di 365 giorni decorrenti dal deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria secondo i criteri normativi e interpretativi indicati. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Il presente giudizio viene definito ai sensi dell’art. 74 c.p.a., attraverso il sintetico richiamo alle predette sentenze nonché alle considerazioni ivi svolte.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata mediante il richiamo sintetico a precedenti conformi della stessa Sezione.

  • art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. 502/1992

    Impone che la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale sia fondata sulla valutazione dei costi dei fattori produttivi e degli ulteriori elementi previsti dalla norma, mediante un’istruttoria tecnica adeguata e basata su dati aggiornati.

  • art. 8-sexies, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Rileva quale base normativa del parere obbligatorio di Agenas nel procedimento di determinazione delle tariffe; l’amministrazione può discostarsene, ma deve fornire una motivazione rigorosa e svolgere un’adeguata istruttoria.

Massime di principio

  • La determinazione amministrativa delle tariffe sanitarie deve essere sostenuta da un’istruttoria effettiva, aggiornata e verificabile sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi richiesti dalla normativa di settore; non è sufficiente una motivazione meramente formale o il richiamo a dati non adeguatamente documentati.
  • Quando un organo tecnico istituzionalmente competente formula osservazioni critiche nell’ambito di un parere obbligatorio, ancorché non vincolante, l’amministrazione procedente deve esaminarle specificamente e può discostarsene soltanto sulla base di una motivazione rigorosa e di un’adeguata istruttoria.
  • La selezione delle strutture utilizzate come campione per la rilevazione dei costi standard deve essere rappresentativa della realtà del mercato e deve consentire di conoscere le strutture selezionate, i criteri di individuazione e il procedimento di raccolta dei dati; l’omessa esplicitazione di tali elementi integra difetto di istruttoria.
  • Il ricorso ai tariffari regionali come parametro per la determinazione delle tariffe nazionali richiede una verifica critica della metodologia con cui quei tariffari sono stati elaborati, al fine di accertare se riflettano effettive analisi dei costi oppure mere scelte di politica tariffaria.
  • L’annullamento dell’atto ministeriale presupposto comporta la caducazione dell’atto regionale che ne recepisce i contenuti, quando quest’ultimo non presenta una propria autonoma e distinta base provvedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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