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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di un’infermità e respinto la domanda di equo indennizzo, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il militare ha impugnato il decreto del 18 aprile 2024 e il presupposto parere del Comitato di Verifica del 26 marzo 2024, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato la qualificazione del servizio prestato come «prettamente amministrativo», sostenendo che le mansioni effettive comportavano rilevanti sollecitazioni e sovraccarichi funzionali non considerati dal Comitato. Ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui sarebbe stato presente un fattore di rischio extralavorativo consistente in una condizione di grave obesità, rilevando di non esserne affetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto del 18 aprile 2024. Ha premesso che il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione e che il relativo giudizio tecnico è sindacabile solo per vizi procedimentali, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o difetto di motivazione, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell’organo competente. Nel caso concreto ha riscontrato un travisamento decisivo: il Comitato aveva attribuito rilievo, per escludere la dipendenza dal servizio, a una «grave» obesità associata a un IMC di 33,08, mentre secondo la classificazione richiamata dal TAR tale indice corrisponde a obesità di classe I, moderata (IMC 30,0-34,9), e la classe grave corrisponde a 35,0-39,9. Poiché il fattore era stato considerato nella valutazione conclusiva, l’errore incideva sul parere e sul decreto che lo aveva recepito. Il Comitato dovrà rideterminarsi, su impulso del Ministero, valutando se anche un’obesità moderata escluda la dipendenza da causa di servizio. Le spese e gli onorari sono stati compensati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, laddove alla Commissione Medica Ospedaliera compete solo la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, dello stesso decreto

    Il Comitato di Verifica è l’organo competente ad accertare la riconducibilità dell’infermità al servizio e il nesso causale; la Commissione Medica Ospedaliera è invece competente per la diagnosi e per le conseguenze della patologia.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulla riconducibilità di un’infermità al servizio è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, che deve conformarvisi; il giudice non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell’organo tecnico.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico del Comitato di Verifica è esterno e limitato a vizi procedimentali, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta illogicità o inattendibilità metodologica; esso comprende la verifica del collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni, ma non il riesame del merito medico-legale.
  • È illegittimo il diniego di dipendenza da causa di servizio fondato anche su una circostanza sanitaria qualificata in modo erroneo, quando tale errore riguarda un elemento che ha concorso alla valutazione conclusiva; in tal caso l’organo competente deve riesaminare la domanda correggendo il vizio.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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