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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 867/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024.

Giustizia amministrativa202501800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 867/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 867/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 giugno 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 gennaio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione dell'amministrazione il commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inottemperanza di un'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza.
  • Accertata l'inadempienza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione qualora questa non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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