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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22432/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi a favore della continuazione (omogeneità dei reati, medesimo luogo di commissione - Torino - e vicinanza temporale), e lamentando motivazione illogica e contraddittoria

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato che il Tribunale di Torino ha correttamente applicato i principi di diritto. La Corte ha richiamato l'onere probatorio del condannato di allegare indici esterni e specifici di un progetto criminoso unitario (omogeneità delle violazioni, bene protetto, modalità di commissione, contiguità spazio-temporale, programmazione delle condotte). Nel caso concreto il Tribunale aveva motivatamente ritenuto che: a) alcuni fatti (reati di furto/ricettazione) erano episodici e estemporanei; b) una sentenza riguardava lesioni personali commesse a Milano, estranee al contesto degli altri reati; c) i reati in materia di stupefacenti, pur essendo della stessa natura, erano separati da rilevanti intervalli temporali e si inquadravano in una scelta di vita o in condizioni di bisogno del condannato, non in un piano criminoso unitario pianificato ab initio. Per questi motivi non sussisteva il vincolo di continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza dichiarata inammissibile il 05/03/2026

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina del vincolo della continuazione: la Corte interpreta l'art. 81 nel senso che è necessario che i reati successivi risultino attuazione di un progetto criminoso unitario già delineato ab initio; la mera reiterazione o analogia di reati, o la contiguità cronologica, non sono di per sé sufficienti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale per il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva; la Corte richiede che la domanda sia sorretta da allegazioni concrete e specifiche degli indici esterni che comprovino l'unitarietà del disegno criminoso

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

    Riferimento alla normativa sui reati in materia di stupefacenti: le condotte di detenzione/cessione di stupefacenti sono state valutate nel loro contesto temporale e fattuale e non hanno mostrato programmazione unitaria tale da giustificare il riconoscimento della continuazione

  • art. 624 e art. 629 cod. pen.

    Delitti contro il patrimonio (furto/accaparramento e rapina/violenza?): nel caso concreto tali fatti sono stati ritenuti episodici e non riconducibili a un piano criminoso unitario

  • art. 582 e art. 585 cod. pen.

    Reati di lesioni personali dolose: la presenza di una sentenza per lesioni commessa a Milano è stata considerata estranea agli altri fatti e dunque indice contrario al riconoscimento della continuazione

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018; Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017)

    Principi consolidati secondo cui grava sul condannato l'onere di allegare elementi esterni e specifici che dimostrino la programmazione unitaria dei reati; gli indici utili sono omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, bene protetto, sistematicità e pianificazione delle condotte

Massime di principio

  • L'onere di provare la continuazione grava sul condannato: è necessario allegare elementi concreti e specifici, non basta la mera somiglianza o vicinanza temporale dei reati
  • La contiguità cronologica da sola non determina la continuazione: vanno valutati congiuntamente omogeneità del bene protetto, modalità di commissione, contesto e programmazione delle condotte
  • Reati commessi in luoghi diversi o che tutelano beni diversi (es. lesioni vs. stupefacenti vs. furto) depongono contro il riconoscimento di un progetto criminoso unitario
  • Una scelta di vita o una condizione di bisogno che porta a reiterare reati della stessa specie può configurare abitualità ma non automaticamente continuazione: bisogna distinguere tra progetto unitario pianificato e pluralità di deliberazioni autonome
  • Atti episodici, estemporanei o resi necessari da circostanze contingenti interrompono la ricostruzione di un disegno criminoso unitario e quindi ostano al riconoscimento della continuazione
  • Intervalli temporali significativi tra le condotte (mesi/anni), se non accompagnati da altri indici di programmazione, tendono a escludere la continuazione

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