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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47356/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., volto a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa dalla Pretura di Lugoj (irrevocabile 20/02/2007) perché tale sentenza non sarebbe stata riconosciuta dall'autorità italiana ai sensi dell'art. 733 c.p.p. La Corte di appello di Roma aveva invece riconosciuto la successiva sentenza della Pretura di Timisoara (n. 1861, riconosciuta con provvedimento del 12/12/2017), che aveva revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza di Lugoj e aveva quantificato la pena complessiva in 12 anni (compresi i 2 anni inflitti dalla Pretura di Lugoj). Gabrielli sosteneva che il richiamo alla sentenza di Lugoj nella decisione della Pretura di Timisoara non era sufficiente e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare specificamente i requisiti di esecutività della sentenza di Lugoj, non essendo stata trasmessa ai sensi dell'art. 733 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'oggetto del riconoscimento effettuato dalla Corte di appello di Roma fosse la sentenza della Pretura di Timisoara, la quale aveva compendiato e revocato il beneficio concesso dalla sentenza di Lugoj e aveva determinato la pena complessiva in 12 anni: il controllo ai sensi dell'art. 733 c.p.p. era stato svolto sulla sentenza di Timisoara e non era stato impugnato dal ricorrente, per cui quella sentenza deve essere integralmente eseguita. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui lo Stato di esecuzione non può eseguire parzialmente o diversamente la sentenza straniera senza la consultazione con lo Stato di emissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'incidente di esecuzione; il ricorso era proposto ai sensi di tale articolo per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza straniera

  • art. 733 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere; la Corte ha ritenuto che il controllo sui presupposti del riconoscimento era stato effettuato sulla sentenza della Pretura di Timisoara e che tale decisione, non impugnata, comportava l'eseguibilità integrale delle conseguenti determinazioni (compresa la parte relativa alla sentenza di Lugoj)

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamata)

    "il giudice italiano è tenuto a rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna"

    Principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può modificare natura o durata della pena decise dallo Stato di condanna e non può eseguire parzialmente o diversamente la sentenza straniera senza la consultazione con lo Stato di emissione (richiamate Sez. 6, n. 47445/2019 e Sez. 6, n. 52235/2017)

Massime di principio

  • Quando una sentenza straniera successiva incorpora, revoca o quantifica in modo comprensivo le conseguenze di una precedente sentenza di condanna, il riconoscimento di quest'ultima sentenza successiva comporta di regola l'esecutività anche degli effetti riferibili alla sentenza anteriore, se il controllo ai sensi dell'art. 733 c.p.p. è stato effettuato sulla sentenza riconosciuta
  • Se si intende contestare l'operato della Corte che ha riconosciuto una sentenza straniera, la via corretta è l'impugnazione della decisione di riconoscimento; non sempre l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. è idoneo a sollevare questioni già decise nella procedura di riconoscimento
  • Lo Stato di esecuzione non può dare un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata con lo Stato di condanna: per modifiche o modalità esecutive diverse è necessaria la consultazione tra gli Stati coinvolti
  • La mera menzione di una precedente sentenza in una sentenza successiva straniera può essere sufficiente, se la sentenza riconosciuta valuta e quantifica gli effetti complessivi, a far ritenere esaminati i profili necessari ai fini dell'esecuzione in Italia
  • Se si contesta la mancata trasmissione di atti o la incompletezza della documentazione straniera, occorre dimostrare che la procedura di riconoscimento non abbia realmente valutato i requisiti previsti dall'art. 733 c.p.p. o impugnare la decisione di riconoscimento

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