Cassazione Penale, Sentenza n. 11083/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo dell'autoarticolato targato GB925NT con rimorchio XA920PC per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente contestava la valutazione indiziaria sostenendo che: il mezzo era semplicemente parcheggiato in un'area privata riconducibile a Giovanni Delfino e non sorpreso in attività di trasporto; la quantità di materiale presente (7 quintali di rame nel terreno; circa 2-3 tonnellate nel semirimorchio) non sarebbe stata «ingente» né sufficiente per configurare gestione illecita o un imminente trasporto antieconomico; mancava la classificazione dei materiali e prove circa il trasporto non autorizzato; non sussisteva il periculum in mora dato che il ricorrente è incensurato, titolare di autorizzazioni e rischiava la paralisi dell'attività lavorativa per il sequestro del mezzo più efficiente; infine si censurava la presunta carenza motivazionale dell'ordinanza rispetto alla necessità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali e non per contestazioni meramente critiche sulla valutazione degli elementi di fatto. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato la decisione richiamando gli accertamenti dei Carabinieri Forestali: il mezzo intestato alla ditta il cui amministratore era il ricorrente è stato rinvenuto nel piazzale (circa 3.000 mq) dove era stoccato un "ingente quantitativo" di rifiuti pericolosi e non (rame, motori, radiatori, pneumatici, ecc.); la ditta proprietaria dell'area non risultava autorizzata per la gestione dei rifiuti e il sito era in zona agricola. Tali elementi, anche senza riscontro di un trasporto in atto, erano ritenuti idonei a fondare il sospetto indiziario circa l'uso del mezzo per attività illecite di raccolta/trasporto e a giustificare il periculum in mora. Pertanto il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Norma che sanziona la gestione illecita di rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento) di pericolosi e non; la Corte ha ritenuto che, alla stregua degli elementi indiziari, potesse configurarsi l'impiego del mezzo e della ditta del ricorrente per attività di raccolta/trasporto illecite.
art. 325 c.p.p.
Prevede il rito e i mezzi di impugnazione in materia di sequestro; la Corte richiama che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e motivazione radicalmente carente.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Norma che indica i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte distingue tra vizio di logica/manifesta illogicità della motivazione (che è deducibile con la lett. e) e censure meramente critiche sugli accertamenti di fatto, queste ultime non ammissibili in cassazione contro ordinanze di sequestro.
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato come norma procedurale per le conclusioni del Pubblico Ministero che ha formulato le proprie osservazioni ai sensi della disposizione citata; qui il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è limitato a questioni di legittimità (violazione di legge) o a vizi motivazionali radicali; le contestazioni sulla valutazione degli elementi di fatto o sulla dimensione probatoria non sono in genere rimesse alla Corte di Cassazione in questo tipo di impugnazione.
- La presenza del mezzo riconducibile all'indagato in un sito dove sono stoccati ingenti quantitativi di rifiuti e l'assenza di autorizzazioni del gestore del sito sono elementi indiziari rilevanti che possono giustificare il sequestro preventivo, anche in assenza della prova di un trasporto in atto.
- Per provare l'illiceità dell'attività di raccolta/trasporto non è necessario dimostrare il trasporto in atto se sussistono indizi concreti che colleghino il mezzo e il titolare dell'impresa allo stoccaggio illecito e alla mancanza di autorizzazioni.
- Sulle questioni attinenti alla consistenza quantitativa dei rifiuti e sulla valutazione della "ingente quantità" il rimedio adeguato è lo sviluppo probatorio nelle fasi successive del procedimento, non la cassazione per presunte valutazioni errate di merito.
- Nelle impugnazioni cautelari è utile documentare fattualmente plausibili spiegazioni alternative e indicare i profili normativi specifici violati (non limitarsi a critiche generiche), poiché la Corte di Cassazione valuta preliminarmente l'ammissibilità per vizio di legge o di motivazione grave.
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