Sentenza n. 1633/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato consistente nella sospensione dall’impiego per due mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già destinatario nel 2022 di una sanzione disciplinare di corpo di sette giorni di consegna per non avere comunicato alla gerarchia la pendenza di un procedimento penale, ha impugnato la successiva determinazione ministeriale dell’11 ottobre 2024, con cui gli è stata inflitta la sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi. La sanzione traeva origine da una sentenza del Tribunale militare, divenuta irrevocabile, relativa al rilascio, nell’ambito della procedura di avanzamento e passaggio di grado, di dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza di procedimenti penali. Il procedimento penale si era concluso con il non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova. Il primo motivo deduceva violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 1371 del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che la medesima condotta fosse stata sanzionata prima con la sanzione di corpo e poi con la sanzione di stato. Il secondo motivo denunciava sviamento, errore sui presupposti, violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza: il ricorrente affermava di avere conosciuto le indagini solo dopo la chiusura della procedura di avanzamento e di avere sottoscritto soltanto un modulo precompilato, senza rendere consapevolmente una dichiarazione mendace. Il terzo motivo deduceva manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, violazione degli artt. 751 del T.U.O.M. e 1355 del d.lgs. n. 66/2010, nonché della Guida tecnica sulle procedure disciplinari, valorizzando l’estinzione del reato per messa alla prova, l’assenza di precedenti disciplinari e l’ottimo curriculum. Il quarto motivo contestava la violazione degli artt. 712, 713, 717 e 732 del Codice dell’ordinamento militare, ritenendo la condotta non riconducibile ai doveri militari richiamati dall’amministrazione. Il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 e del principio del giusto procedimento, sostenendo che l’amministrazione disponesse già nel 2022 di elementi sufficienti per concludere il procedimento disciplinare senza attendere la definizione del processo penale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del ne bis in idem, ritenendo differenti i fatti sanzionati: la sanzione di corpo riguardava l’omessa comunicazione alla gerarchia della pendenza del procedimento penale, mentre la sanzione di stato riguardava la successiva condotta commissiva consistita nel rendere dichiarazioni non veritiere, finalizzate a conseguire un vantaggio nella progressione di carriera. Le due condotte erano diverse per materialità, momento storico, finalità e tipologia procedimentale. È stato respinto anche il motivo relativo alla pretesa inconsapevolezza della dichiarazione: dagli atti risultava che il ricorrente aveva sottoscritto, nel febbraio 2020, la presa di conoscenza della circolare PERSOMIL che imponeva di informare il Comando della sussistenza di determinati impedimenti, quando già conosceva il procedimento a suo carico. Il TAR ha valorizzato il principio di autoresponsabilità, considerando irrilevante la circostanza che il modulo fosse precompilato. Quanto alla proporzionalità e alla rilevanza dell’esito penale, il Collegio ha affermato che il procedimento disciplinare conserva autonomia rispetto a quello penale. L’esito positivo della messa alla prova non aveva eliso la materialità del fatto, poiché dalla decisione penale emergevano l’attendibilità delle prove, la corretta qualificazione dei fatti e l’assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il sindacato giurisdizionale sulla sanzione è stato ritenuto limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della proporzionalità, della logicità, della ragionevolezza e dell’assenza di travisamento; nel caso concreto la sospensione di due mesi è stata ritenuta congrua, alla luce della condotta e del rendimento di servizio. È stata inoltre ritenuta corretta la riconduzione della condotta ai doveri di fedeltà, disciplina, correttezza, responsabilità e veridicità propri dello status militare, previsti dagli artt. 712, 713 e 717 del Codice dell’ordinamento militare. Infine, il TAR ha ritenuto rispettati i termini dell’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare: la contestazione era intervenuta entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e il provvedimento finale entro 270 giorni. La sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale è stata ritenuta legittima, poiché l’attesa poteva costituire una garanzia per l’incolpato e l’amministrazione non aveva l’obbligo di concludere prima il procedimento in assenza di elementi conoscitivi ritenuti sufficienti. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Il principio del ne bis in idem vieta che un soggetto possa essere sottoposto a giudizio più volte per il medesimo fatto.
Il divieto opera anche nel procedimento amministrativo sanzionatorio, impedendo due decisioni repressive sul medesimo fatto storico; non sussiste però quando le condotte sono diverse per materialità, tempi e finalità.
art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010
Obbligo di dare sollecita comunicazione al proprio comando degli eventi in cui il militare sia rimasto coinvolto e che possano avere riflessi sul servizio.
La violazione dell’obbligo di comunicare la pendenza di un procedimento penale costituisce una condotta distinta dal rilascio di dichiarazioni non veritiere nell’ambito di una procedura di avanzamento.
art. 712 Codice dell’ordinamento militare
Dovere di operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane e, con disciplina e onore, con senso di responsabilità.
Nel dovere di fedeltà, disciplina, onore e responsabilità rientra anche l’obbligo di trasparenza sulla pendenza di procedimenti a carico e di veridicità delle dichiarazioni rese all’amministrazione.
art. 713 Codice dell’ordinamento militare
Il dovere di correttezza e disciplina dello status militare può essere leso dal rilascio di dichiarazioni non veritiere nell’ambito delle procedure di avanzamento.
art. 717 Codice dell’ordinamento militare
Gli obblighi propri dello status militare costituiscono parametro per la valutazione disciplinare della condotta del militare.
art. 732 Codice dell’ordinamento militare
Il richiamo alla norma è stato ritenuto coerente con la contestazione disciplinare, senza ulteriore specificazione nel testo della sentenza.
art. 1392, commi 1 e 3, Codice dell’ordinamento militare
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili e deve concludersi entro 270 giorni.
I termini decorrono dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile. Nel caso concreto, la contestazione del 31 maggio 2024 e il provvedimento dell’11 ottobre 2024 sono stati ritenuti tempestivi rispetto alla conoscenza della sentenza irrevocabile acquisita il 15 aprile 2024.
art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
La disposizione invocata dal ricorrente per sostenere l’obbligo di immediata conclusione del procedimento non è stata ritenuta applicabile in modo da imporre la definizione anticipata del procedimento disciplinare di stato, che può essere sospeso in attesa della definizione del processo penale quando ciò sia funzionale all’accertamento dei fatti.
art. 129 c.p.p.
L’assenza di elementi idonei a imporre un proscioglimento immediato è stata valorizzata per ritenere non elisa la materialità dei fatti dalla conclusione del procedimento penale mediante messa alla prova.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza non conduce all’annullamento quando l’amministrazione abbia accertato adeguatamente la condotta e motivato logicamente la sanzione.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem si applica anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori e vieta la reiterazione di sanzioni repressive per il medesimo fatto storico, da verificare nella sua configurazione concreta secondo condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona. Non opera quando le sanzioni riguardano condotte materialmente diverse, anche se collegate alla medesima vicenda.
- La mancata comunicazione alla gerarchia della pendenza di un procedimento penale e il successivo rilascio di dichiarazioni non veritiere nell’ambito di una procedura di avanzamento costituiscono condotte disciplinarmente autonome quando differiscono per natura omissiva o commissiva, momento di realizzazione e finalità.
- Il militare che sottoscrive un modulo richiamando una circolare contenente obblighi informativi non può invocare, per escludere la responsabilità disciplinare, la natura precompilata del modulo o la mancata lettura della circolare: opera un principio di autoresponsabilità, particolarmente rilevante in ragione del grado e dell’esperienza del dichiarante.
- Il procedimento disciplinare conserva autonomia rispetto al procedimento penale. La conclusione del processo penale per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova non impedisce, di per sé, l’accertamento disciplinare della materialità della condotta, quando la decisione penale e gli atti acquisiti offrano elementi sufficienti e non contengano un accertamento incompatibile con il fatto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari riguarda la legittimità dell’esercizio del potere, inclusi adeguatezza dell’istruttoria, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e assenza di travisamento; esso non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando la sanzione risulti motivata e non manifestamente sproporzionata.
- Nel procedimento disciplinare di stato conseguente a giudizio penale, i termini per la contestazione e la conclusione decorrono dalla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili. La sospensione in attesa della definizione del processo penale può essere legittima quando l’amministrazione non disponga ancora di elementi sufficienti sulla dinamica dei fatti e l’attesa sia funzionale alle garanzie dell’incolpato.
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