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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 06.11.2020, emessa dal Prefetto della Provincia di Lecce; - di ogni atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202001544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Lecce il 6 novembre 2020

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, con la quale la Prefettura aveva ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Sono stati dedotti eccesso di potere e violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e seguenti del d.lgs. n. 159/2011, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, carenza istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione nonché degli artt. 97 e 41 della Costituzione. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha depositato un’informazione antimafia liberatoria adottata il 31 dicembre 2025 nei confronti della società. La ricorrente, con atto del 14 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’interdittiva. La sopravvenuta adozione dell’informazione antimafia liberatoria e la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse hanno fatto venir meno l’utilità concreta della pronuncia. Il Collegio ha affermato che il ricorrente dispone dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la perdita dell’interesse; il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia, del comportamento processuale della ricorrente e dell’assenza di opposizione della difesa erariale.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplinano, nel caso concreto, l’informazione antimafia interdittiva impugnata; il giudice non ne ha esaminato la legittimità per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto l’interesse alla decisione.
  • Quando sopravviene una circostanza che elimina l’utilità concreta della pronuncia e il ricorrente dichiara il proprio disinteresse alla prosecuzione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, una volta che questi abbia dichiarato la perdita dell’interesse prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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