Sentenza n. 382/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito a Sentenza n.238 / 2023 del Tribunale di Teramo - RG 256 / 2022, avente ad oggetto Retribuzione Professionale Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto differenze retributive per retribuzione professionale docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Teramo, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre agli accessori di legge. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato relazione e documenti attestanti l'esecuzione del giudicato. La ricorrente ha successivamente confermato che le somme erano state accreditate, ma ha chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo. Il Collegio ha tuttavia escluso la condanna dell'amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. La compensazione è stata giustificata dal fatto che l'accredito era intervenuto già nell'agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 30 luglio 2025, quando le attività esecutive dell'amministrazione erano già state poste in essere, nonché dal fatto che la ricorrente aveva comunicato la cessazione della materia del contendere soltanto a ridosso della camera di consiglio, benché la soddisfazione della pretesa fosse intervenuta da tempo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La richiesta di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale può essere disattesa e le spese possono essere compensate quando l'amministrazione abbia già posto in essere le attività esecutive prima della proposizione del ricorso, anche se il pagamento viene accreditato successivamente.
- La comunicazione tardiva della sopravvenuta soddisfazione della pretesa, effettuata soltanto in prossimità della decisione, costituisce un elemento valutabile dal giudice nella regolazione delle spese di lite.
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