Cassazione Civile, Ordinanza n. 25569/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IVA e IRAP relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. L'Ufficio contestava alla società agrituristica: a) la mancata contabilizzazione tra i ricavi di contributi in conto impianti ricevuti; b) l'indebita detrazione dell'IVA portata in dichiarazione su fatture ritenute, a seguito di controlli incrociati, relative a operazioni inesistenti. Venivano inoltre emessi separati accertamenti sul reddito di partecipazione dei soci. In primo grado la CTP accoglieva solo in parte i ricorsi, confermando i maggiori ricavi e annullando il recupero IVA; in appello la CTR annullava integralmente gli accertamenti. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione dei contributi in conto impianti, sostenendo che la CTR aveva richiamato l'OIC 16 senza confrontarsi con la decisiva circostanza che tali contributi non erano stati contabilizzati; 2) violazione delle norme IVA e delle regole sull'onere della prova, per avere la CTR erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'inesistenza delle operazioni nonostante l'Amministrazione avesse già dimostrato l'oggettiva inesistenza delle prestazioni fatturate; 3) omessa pronuncia sulla censura relativa a un errore di calcolo nella rettifica del reddito operata in primo grado.
La decisione
Per la società agrituristica e per il socio Manca Antonio il giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, perché i resistenti avevano documentato la definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018 e il relativo pagamento, senza che risultasse un diniego dell'Ufficio. Le spese sono state compensate tra le parti che le avevano anticipate; la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per tale parte. Quanto ai soci Loi Anna Maria e Loi Giuseppe Michele, rimasti intimati e non destinatari di definizione agevolata, il ricorso dell'Agenzia è stato accolto su tutti e tre i motivi: la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.l. 23/10/2018, n. 119
"Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento"
la definizione agevolata richiede domanda distinta e distinto versamento per ogni controversia autonoma
art. 6, comma 10, d.l. 23/10/2018, n. 119
"Le controversie definibili non sono sospese..."
il processo può essere sospeso su richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione, con sospensione fino alle scadenze previste dal decreto
art. 6, comma 12, d.l. 23/10/2018, n. 119
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020"
in mancanza di diniego notificato entro il termine, la definizione risulta efficace ai fini processuali
art. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018, n. 119
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto"
l'inerzia della parte interessata comporta l'estinzione del giudizio e le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità della motivazione solo apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 17 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
richiamato nel motivo sull'IVA
art. 19 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
richiamato nel motivo sull'IVA
art. 21 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
richiamato nel motivo sull'IVA
art. 54 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
richiamato nel motivo sull'IVA
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29/09/1973, n. 600
richiamato per la rettifica del reddito d'impresa
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente e quindi nulla quando si limita a richiamare in modo generico un principio contabile o una ricostruzione astratta senza confrontarsi con la specifica contestazione dell'Ufficio e con il fatto decisivo dedotto in causa.
- In tema di contributi in conto impianti, il corretto trattamento fiscale presuppone la loro effettiva contabilizzazione secondo i criteri contabili applicabili; se tale contabilizzazione manca, il giudice deve spiegare perché il principio contabile invocato sia comunque utilizzabile e non può omettere il confronto con la censura dell'Amministrazione.
- In materia di IVA, una volta che l'Amministrazione abbia fornito prova, anche per presunzioni, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni si sposta sul contribuente.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare l'esistenza di operazioni contestate come fittizie.
- Il giudice di merito incorre in omessa pronuncia quando non esamina una specifica censura devolutagli in appello, come quella relativa a un errore di calcolo nella rettifica del reddito.
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