Cassazione Civile, Ordinanza n. 24231/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica, iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato di Bolzano, ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA e interessi sulle prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione rese dall'ente, qualificate dall'Ufficio come operazioni commerciali ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva confermato il recupero dell'imposta ritenendo che, dal 2009, l'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008 avesse implicitamente abrogato il beneficio IVA previsto dall'art. 8, comma 2, della l. n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato, sostituendolo con una disciplina più restrittiva legata alla qualifica di ONLUS di diritto e al mancato svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali. L'associazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 266/1991, dell'art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460/1997 e dell'art. 30 d.l. n. 185/2008, sostenendo che l'esenzione IVA speciale per gli organismi di volontariato continuasse ad applicarsi e non fosse stata eliminata dalla disciplina sulle ONLUS. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale contro l'annullamento delle sanzioni, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la loro disapplicazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'associazione, richiamando il precedente di legittimità secondo cui l'esenzione IVA dell'art. 8, comma 2, l. n. 266/1991 continua ad applicarsi alle organizzazioni di volontariato che, dal 2009, non possiedono i requisiti ulteriori per la qualifica di ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 30, comma 5, d.l. n. 185/2008. La Cassazione ha ritenuto errata la lettura della CTR, che aveva considerato abrogato implicitamente il beneficio speciale e aveva subordinato l'agevolazione IVA ai nuovi requisiti previsti per le ONLUS. L'accoglimento del ricorso principale ha reso assorbito il ricorso incidentale dell'Ufficio sulle sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte tributaria di II grado di Bolzano in diversa composizione, affinché accerti in fatto se le attività di sponsoring, pur non marginali secondo il decreto ministeriale del 25 maggio 1995, siano strumentali al reperimento delle risorse economiche indispensabili per l'attività di volontariato organizzata, ai sensi della normativa provinciale richiamata, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, lett. i), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È la norma sulla qualificazione come commerciale delle prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione considerate dall'Ufficio nel recupero IVA.
art. 8, comma 2, l. 11 agosto 1991, n. 266
"le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato ... costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"
L'esenzione IVA speciale per le organizzazioni di volontariato continua ad applicarsi e non è stata abrogata implicitamente dalla disciplina successiva sulle ONLUS di diritto.
art. 8, comma 4, l. 11 agosto 1991, n. 266
I proventi da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili se documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali.
art. 5, l. 11 agosto 1991, n. 266
Le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono fonti di finanziamento delle organizzazioni di volontariato; ciò conferma che l'ordinamento non esclude in assoluto l'attività commerciale marginale.
art. 10, comma 8, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
"Sono in ogni caso considerati ONLUS ... gli organismi di volontariato ... iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano... Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato ..."
La norma attribuisce la qualifica di ONLUS di diritto ma salva le previsioni speciali di maggior favore della disciplina sul volontariato.
art. 14, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Disciplina l'IVA applicabile ad alcune operazioni in favore delle ONLUS e alle operazioni attive di tali enti, ma non sostituisce automaticamente la disciplina speciale più favorevole del volontariato.
art. 30, comma 5, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2
"La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato ... che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ... 25 maggio 1995"
Ha inciso solo sui requisiti per la qualifica di ONLUS di diritto, non sulla disciplina speciale di esenzione IVA dell'art. 8, comma 2, l. n. 266/1991.
decreto Ministro delle finanze 25 maggio 1995
Individua le attività commerciali marginali rilevanti ai fini del regime agevolativo delle organizzazioni di volontariato.
art. 4, punto g), l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 1993
Amplia le fonti di finanziamento delle associazioni di volontariato includendo entrate da attività commerciali e produttive marginali e strumentali.
art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo incidentale dell'Ufficio sulle sanzioni.
art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel motivo incidentale dell'Ufficio sulle sanzioni, per contestare la disapplicazione delle sanzioni.
art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel motivo incidentale dell'Ufficio sulle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso principale e di quello incidentale per violazione di legge.
Massime di principio
- L'esenzione IVA prevista per le organizzazioni di volontariato dall'art. 8, comma 2, della l. n. 266/1991 non viene meno per effetto dell'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008, che incide solo sui requisiti per l'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.
- Nell'interpretazione sistematica della disciplina del volontariato e delle ONLUS occorre distinguere tra agevolazioni speciali proprie degli organismi di volontariato e agevolazioni ulteriori riconosciute alle ONLUS di diritto; le seconde non eliminano automaticamente le prime.
- Quando una norma speciale fiscale prevede una clausola di salvezza delle disposizioni di maggior favore, il contribuente può continuare ad avvalersi del regime più favorevole previsto dalla disciplina specifica, se ne ricorrono i presupposti.
- In tema di attività commerciali marginali degli enti di volontariato, il giudice del rinvio deve accertare in fatto se le operazioni contestate, pur non marginali secondo il decreto ministeriale, siano comunque strumentali al reperimento delle risorse indispensabili per il funzionamento dell'attività di volontariato, secondo la normativa locale applicabile.
- L'accoglimento del motivo principale che esclude la debenza del tributo assorbe le censure incidentali relative alle sanzioni collegate al medesimo atto impositivo.
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